Cassazione Penale, Sentenza n. 26157/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione per contrasto di giudicati: Pedretti era stato condannato dal GUP di Brescia per il reato previsto dall'art. 319-quater c.p.; il Tribunale collegiale di Brescia, nel giudizio ordinario, aveva invece assolto il coimputato Andreoli. Il ricorrente contestava la coexistente decisione favorevole al coimputato sostenendo che le due sentenze si fondassero su una diversa ricostruzione dei fatti riguardanti la durata del contratto di locazione (secondo il GUP la scrittura privata del 2013 fissava la scadenza al 2016, quindi i pagamenti erano indebiti; secondo il Tribunale il contratto era in corso per tacito rinnovo), e quindi sussisterebbe un contrasto di giudicati che giustifica la revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., perché le due sentenze hanno sostanzialmente la stessa ricostruzione dei fatti oggettivi e il diverso esito deriva da differenti valutazioni delle stesse emergenze probatorie (anche in ragione della diversità del rito: abbreviato vs ordinario e del correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove). La diversa valutazione della durata del contratto e del valore della scrittura privata del 2013 è qualificata come divergenza interpretativa, non come inconciliabilità fattuale. Perciò il ricorso di revisione è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato contestato al Pedretti; citata quale titolo di condanna nel procedimento di primo grado (GUP). La sentenza non fornisce un'interpretazione particolare della norma, la cita solo come fatto processuale.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la revisione per contrasto di giudicati richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici su cui si fondano decisioni irrevocabili; non è sufficiente il mero contrasto di valutazioni o interpretazioni delle stesse emergenze probatorie.
Applicato quale norma che disciplina la condanna alle spese e la misura della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato equitativamente la somma in euro 3.000.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado)
Le precedenti pronunce sono usate per affermare il principio secondo cui l'inconciliabilità tra sentenze deve essere valutata in termini di incompatibilità oggettiva dei fatti storici e non come semplice contrasto di criteri valutativi o di principi.
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati richiede una effettiva incompatibilità dei fatti storici su cui si fondano le decisioni irrevocabili; divergenze che riguardano solo la valutazione delle medesime emergenze probatorie non sono sufficienti.
- Differenze di esito tra giudizi celebrati con riti diversi (es. abbreviato vs ordinario) possono derivare dal diverso regime di utilizzabilità delle prove e non indicano di per sé un contrasto di giudicati.
- Per una istanza di revisione efficace occorre allegare una diversa ricostruzione fattuale o elementi nuovi e decisivi che dimostrino l'incompatibilità oggettiva tra le sentenze, non semplici interpretazioni alternative degli stessi atti/documenti.
- In casi che coinvolgono la durata o la validità di un contratto, è fondamentale documentare fatti obiettivi (date, firme, provvedimenti, registrazioni) che possano essere ricondotti a una contraddizione immediatamente incompatibile con la decisione avversa.
- Chi propone istanza di revisione deve considerare il rischio di condanna alle spese e di ammenda in caso di inammissibilità: valutare attentamente la solidità della prova di conflitto fattuale prima di proporre il ricorso.
- Se la contestazione è basata su diversa valutazione di prove già emerse, il rimedio tipico resta l'impugnazione nei gradi utili (se possibile), mentre la revisione rimane uno strumento straordinario limitato a inconciliabilità fattuale o nuovi fatti/prove.
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