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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26337/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per invasione arbitraria di edifici/terreni. Con il primo motivo ha dedotto violazione del principio di ne bis in idem ex art. 649 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato due volte la medesima condotta: egli era già stato condannato con decreto penale del 2013 per fatti risalenti al 2011, mentre il capo di imputazione del nuovo processo descriveva una condotta permanente "dal 2010 e tutt'ora permanente", che in parte coincideva con quella già giudicata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato esame della documentazione difensiva da cui sarebbe emerso che lo zio, con cui conviveva e da cui avrebbe derivato la propria presenza nell'immobile, era legittimato all'occupazione in forza di una locazione temporanea concessa dal Comune delle Isole Tremiti; secondo la difesa, ciò avrebbe escluso l'illegittimità dell'occupazione da parte del ricorrente. Il terzo motivo riguardava la dosimetria della pena ed era collegato al primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendo la censura di ne bis in idem nella parte in cui la Corte di appello non aveva considerato la parziale sovrapposizione storico-naturalistica tra il fatto già giudicato con decreto penale del 2013 e quello contestato nel nuovo processo. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento della data di commissione del fatto e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la documentazione prodotta non è stata ritenuta decisiva; la Corte ha inoltre richiamato un orientamento consolidato secondo cui integra il delitto di invasione di edifici la permanenza nell'alloggio di proprietà pubblica da parte di chi vi sia entrato come ospite dell'avente diritto e vi resti dopo il decesso o l'allontanamento di quest'ultimo. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    principio di ne bis in idem

    impedisce un nuovo giudizio quando la condotta storicizzata coincide, anche solo in parte, con quella già definitivamente giudicata; il giudice deve verificare attentamente l'effettiva sovrapposizione del fatto contestato con quello oggetto del precedente titolo definitivo.

  • art. 633 c.p.

    il delitto di invasione di edifici/terreni richiede un'occupazione arbitraria, ossia contra ius; la permanenza nell'immobile pubblico da parte di chi vi sia entrato come ospite dell'avente diritto può integrare il reato se prosegue dopo il venir meno del titolo del precedente occupante.

  • art. 639-bis c.p.

    richiamato come norma contestata insieme all'art. 633 c.p.; dalla sentenza non emerge una specifica autonoma elaborazione interpretativa sulla disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini del ne bis in idem, il giudice di merito deve verificare se il nuovo capo di imputazione coincida, anche solo parzialmente, sotto il profilo storico-naturalistico, con un fatto già definitivamente giudicato; in caso di sovrapposizione temporale e materiale, il giudizio deve essere corretto delimitando il segmento non coperto dal precedente giudicato.
  • Quando la contestazione riguarda un reato permanente, il perimetro temporale di consumazione assume rilievo decisivo: se una parte della permanenza è già stata oggetto di condanna definitiva, il nuovo giudizio deve escludere tale segmento e ridefinire conseguentemente anche il trattamento sanzionatorio.
  • La prova documentale allegata a sostegno della pretesa legittimazione dell'occupazione deve essere decisiva per configurare un vizio di motivazione; documenti idonei solo a incidere su profili amministrativi o civilistici non escludono di per sé la sussistenza dell'occupazione arbitraria richiesta dall'art. 633 c.p.
  • Nel delitto di invasione di edifici di proprietà pubblica, non assumono rilievo le modalità concrete dell'accesso se l'occupazione è comunque arbitraria; la permanenza nell'alloggio dopo il venir meno del titolo del precedente legittimato può integrare il reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idem

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