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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 689 del 2024: - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 9.10.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha rimosso la ricorrente dall’ufficio legale, consegnata in data 16.10.2024 con prot. 30583-24 a quest’ultima nella forma ostensibile, ovvero senza le parti omissate con cui era stata pubblicata all’albo pretorio; - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 17.10.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha soppresso l’Avvocatura comunale; - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 4.11.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha dato indirizzo agli uffici per l’affidamento all’esterno, mediante procedure ad evidenza pubblica, del servizio di difesa giudiziale dell’Ente; - della Determinazione n. 777 del 27.11.2024 con cui il Responsabile del Settore I ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di difesa giudiziale dell’Ente e comunque di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, incidente sull’ufficio legale; quanto al ricorso n. 89 del 2025: per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 13/2025 dell’11.1.2025, adottata nell’ambito del ricorso n. 689/2024 RG di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, comunicata a mezzo pec il 13 successivo, non impugnata, con la quale venivano sospesi gli effetti: a) della Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 9.10.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha rimosso la ricorrente dall’ufficio legale; b) della Deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 17.10.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha soppresso l’Avvocatura comunale; c) della Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 4.11.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro ha dato indirizzo agli uffici per l’affidato all’esterno, mediante procedure ad evidenza pubblica, del servizio di difesa giudiziale dell’Ente; d) della Determinazione n. 777 del 27.11.2024 con cui il Responsabile del Settore I ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di difesa giudiziale dell’Ente e comunque di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, incidente sull’ufficio legale; e per la nomina di un Commissario ad acta affinché adotti tutti i provvedimenti amministrativi necessari per dare piena ed efficace esecuzione alle statuizioni predette, previa nullità e/o annullamento con sospensione cautelare e/o altro provvedimento ritenuto opportuno ex artt. 55 e 56 c.p.a. - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 13.02.2025, limitatamente alla parte che prevede la reiterata soppressione dell’Avvocatura comunale e lo spostamento della ricorrente al Settore III (Anagrafe-Stato civile-Servizi Sociali); - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 13.02.2025 e della Determinazione n. 120 del 21.02.2025, con cui il Comune di Gioia Tauro ha riavviato l’avviso per l’affidamento all’esterno del servizio di difesa giudiziale dell’Ente in forza della superiore Delibera, seppur alle stesse condizioni degli atti già impugnati nel ricorso 689/2024 RG e sospesi in forza dell’ordinanza n. 13/2025; - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 30.12.2024, di adozione dello stralcio PIAO 2024-2026 nella parte in cui il Comune di Gioia Tauro ha inserito la ricorrente all’interno degli elenchi del personale dell’Ente con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, anziché di Funzionario Avvocato; nonché - della Deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 30.12.2024, con cui il Comune di Gioia Tauro aveva già dato indirizzo di riavviare i termini di presentazione delle domande per esternalizzare il servizio di difesa giudiziale dell’Ente e della Determinazione n. 897 del 31.12.2024 del Settore I di relativa esecuzione, nelle more della pendenza del ricorso 689/2024 RG e dell’adozione dell’ordinanza cautelare di cui si chiede l’ottemperanza e comunque di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, incidente sulla soppressione dell’ufficio legale e modifica profilo professionale della ricorrente con assegnazione a mansioni non conformi al suo profilo professionale.

Giustizia amministrativa202500089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni e determinazioni comunali concernenti la rimozione della ricorrente dall’Avvocatura comunale, la soppressione dell’ufficio legale, l’esternalizzazione del servizio di difesa giudiziale e la modifica del profilo e dell’assegnazione professionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Con il primo, la ricorrente ha impugnato gli atti comunali che l’avevano rimossa dall’Avvocatura civica, soppresso l’ufficio legale e avviato l’esternalizzazione del servizio di difesa giudiziale. Il primo ricorso è divenuto improcedibile quanto alla domanda di annullamento, poiché il Comune aveva successivamente revocato gli atti impugnati; la ricorrente ha tuttavia chiesto l’accertamento della loro illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in vista di una possibile azione risarcitoria. Con il secondo ricorso, formalmente qualificato come giudizio di ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 13/2025, la ricorrente ha impugnato i nuovi atti con cui il Comune aveva reiterato la soppressione dell’Avvocatura, disposto il suo trasferimento al Settore III e riavviato l’esternalizzazione del servizio. Il motivo relativo alla violazione o elusione dell’ordinanza cautelare è stato ritenuto inammissibile, perché le misure attuative di un provvedimento cautelare devono essere richieste con istanza ex art. 59 c.p.a. nello stesso giudizio cautelare e non mediante autonomo ricorso. Le ulteriori censure sono state riqualificate, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., come impugnatorie. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, erronea rappresentazione dei dati sul contenzioso tributario, mancata verifica delle risorse professionali interne e illegittimità della scelta di esternalizzare il servizio. Ha contestato anche la rimozione dall’Avvocatura, fondata su presupposti disciplinari ritenuti non pertinenti e non adeguatamente istruiti, nonché la soppressione dell’ufficio, motivata sulla base della presunta impossibilità di sostituirla e dei costi del servizio.

La decisione

Il Tribunale ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Quanto al ricorso n. 689/2024, ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della revoca comunale degli atti originari, ma ha accertato e dichiarato la loro illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha ritenuto illegittima la rimozione dall’Avvocatura per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 7 del regolamento dell’Avvocatura comunale, non risultando adeguatamente documentati i presupposti disciplinari o l’incompatibilità ambientale. Ha ritenuto illegittima la soppressione dell’ufficio legale perché fondata su una istruttoria incompleta e su una inversione logica: il Comune aveva prima rimosso l’unica avvocata e poi utilizzato tale rimozione quale presupposto per sostenere l’impossibilità di mantenere l’ufficio. Quanto alla reiterazione degli atti, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza autonoma, ma ha esaminato le ulteriori censure come ricorso impugnatorio. Il ricorso n. 89/2025 è stato accolto. Il giudice ha rilevato che i dati sul contenzioso tributario erano erroneamente imputati all’Avvocatura, mentre fino al 2023 tale contenzioso era attribuito al settore tributi o a professionisti esterni. Ha inoltre ritenuto illogica la previsione di risparmi derivanti dall’esternalizzazione, poiché lo stipendio della dipendente non sarebbe venuto meno e sarebbero stati comunque necessari compiti interni di coordinamento. La durata annuale degli incarichi esterni non garantiva, inoltre, stabilità e continuità della difesa. È stata censurata anche la mancata verifica della presenza di altri dipendenti in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati e per il mantenimento dell’ufficio interno. Il Tribunale ha ribadito che la discrezionalità organizzativa dell’ente locale è sindacabile quanto a ragionevolezza, imparzialità, adeguatezza dell’istruttoria e idoneità della motivazione. Sono stati quindi annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati nel secondo ricorso. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rifusione dei contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    accerta e dichiara, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità dei provvedimenti impugnati

    Consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto impugnato quando, pur essendo venuto meno l’interesse all’annullamento, permane l’interesse ai fini risarcitori.

  • art. 59 c.p.a.

    qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, la richiesta di misure attuative necessita della proposizione di una motivata istanza ex art. 59 c.p.a. nell’ambito del medesimo giudizio cautelare

    Le misure attuative dell’ordinanza cautelare devono essere richieste nel medesimo giudizio cautelare e non mediante un autonomo ricorso per ottemperanza.

  • art. 32 c.p.a.

    il ricorso, sussistendone i presupposti, va riqualificato ai sensi dell’art. 32 c.p.a. come ricorso di tipo impugnatorio

    Consente la riqualificazione della domanda processuale secondo la sua effettiva natura, consentendo l’esame delle censure come impugnazione degli atti sopravvenuti.

  • art. 7 del Regolamento dell’Avvocatura comunale

    prevede la rimozione del singolo avvocato dall’Ufficio legale nei casi di “sanzioni disciplinari” che rendano incompatibile il rapporto fiduciario e/o denotino situazioni di incompatibilità ambientale

    La rimozione dall’Avvocatura richiede la verifica dei presupposti regolamentari, non potendo fondarsi genericamente su una sanzione disciplinare non adeguatamente collegata all’incompatibilità del rapporto fiduciario o ambientale.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    Commissione straordinaria del Comune (nominata ex art. 143 D.lgs. n. 267/2000)

    Richiamato per descrivere la precedente riorganizzazione della macrostruttura comunale; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca dell’atto impugnato determina l’improcedibilità della domanda di annullamento per carenza di interesse, ma non impedisce l’accertamento della sua illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. quando il ricorrente dichiari di voler agire per il risarcimento dei danni.
  • Le misure attuative di un’ordinanza cautelare devono essere richieste, con istanza motivata, nel medesimo giudizio cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a.; è inammissibile un autonomo ricorso per ottemperanza diretto esclusivamente a ottenere l’esecuzione della misura cautelare.
  • La discrezionalità dell’ente locale nell’organizzazione degli uffici non esclude il sindacato giurisdizionale sulla completezza dell’istruttoria, sulla ragionevolezza e imparzialità della scelta e sull’idoneità della motivazione a giustificare la riorganizzazione.
  • La soppressione di un ufficio legale comunale e l’esternalizzazione del servizio non possono essere motivate imputando all’ufficio disfunzioni riferibili ad altri settori o a professionisti esterni, né possono fondarsi su dati erronei, parziali o non pertinenti.
  • La scelta di esternalizzare un servizio legale deve essere preceduta dalla verifica concreta delle risorse professionali interne utilizzabili e deve dimostrare in modo attendibile l’effettivo risparmio, l’efficienza e la continuità del servizio; non è sufficiente considerare come costo eliminabile lo stipendio del dipendente, se il rapporto di lavoro permane anche dopo l’esternalizzazione.
  • La rimozione di un avvocato dall’Avvocatura comunale richiede un’istruttoria specifica e il riscontro dei presupposti previsti dal regolamento dell’ufficio, non potendo essere desunta genericamente da una sanzione disciplinare non collegata a una comprovata incompatibilità fiduciaria o ambientale.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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