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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28791/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione di un credito di oltre 4,3 milioni di euro, asseritamente derivante dal saldo negativo di un rapporto di conto corrente ordinario intrattenuto con la società poi fallita, regolato anche da contratti di factoring, da un’apertura di credito e da contratti di cauzione collettiva. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, da un lato, che non fossero opponibili alla procedura alcuni documenti per difetto di data certa e, dall’altro, che la banca non avesse prodotto tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, né documenti idonei a ricostruire in modo completo dare e avere, anche perché i documenti prodotti come "mastrini di conto" sarebbero stati incomprensibili e non sarebbe stata provata la trasmissione degli estratti conto alla correntista. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, in sintesi: omesso esame e nullità per mancata considerazione della data certa risultante dai file .p7m e dalle trasmissioni PEC; violazione delle norme sul conto corrente per avere il tribunale ritenuto indispensabili tutti gli estratti conto e non valutato che anche altri documenti e la CTU possono provare il credito; errata esclusione della valenza probatoria dei "mastrini" e mancata considerazione dell’assenza di contestazioni specifiche; omessa ammissione di CTU, prova testimoniale, ordine di esibizione, ispezione contabile e interrogatorio formale; irrilevanza della mancata prova della trasmissione degli estratti conto o, in subordine, mancata valutazione delle prove sulla loro effettiva trasmissione; errata valutazione sull’individuazione del conto cui si riferiva l’apertura di credito e sul quantum del credito. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando anche le spese e sostenendo, in particolare, che il contratto di factoring della società fallita non fosse in formato .p7m ma in semplice .pdf e che, comunque, la data certa fosse stata apposta in un momento non opponibile ai creditori per effetto della disciplina concorsuale.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi del ricorso principale nei limiti indicati, assorbendo le residue censure e tutti i motivi del ricorso incidentale. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, affinché ricostruisca le movimentazioni del conto corrente tenendo conto di tutte le prove già acquisite e offerte dalle parti, nonché di eventuali mezzi disponibili d’ufficio, come la consulenza tecnica contabile, e determini quindi il credito eventualmente spettante sulla base della regolamentazione pattizia, se valida ed efficace. La Corte ha affermato che, una volta riconosciuta l’opponibilità al fallimento del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento, non può pretendersi, in via assoluta, la produzione di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto come unico mezzo di prova, dovendosi invece valorizzare anche altri documenti e strumenti istruttori idonei a ricostruire il saldo.

Norme richiamate

  • art. 1823 c.c.

    richiamato in tema di conto corrente e regolazione delle partite del rapporto bancario

  • art. 1827 c.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di espungere singole voci dal conto

  • art. 1832 c.c.

    richiamato per escludere che l’approvazione del conto da parte del correntista produca effetti opponibili al curatore come terzo

  • art. 2697 c.c.

    utilizzato come base del riparto dell’onere probatorio sul credito azionato dalla banca

  • art. 2704 c.c.

    la data certa della scrittura privata è necessaria per renderla opponibile al curatore e alla massa dei creditori

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili possono concorrere alla prova delle movimentazioni del conto

  • art. 2710 c.c.

    le scritture contabili dell’imprenditore possono essere valorizzate nella ricostruzione del rapporto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    dedotto per nullità del procedimento e della sentenza per difetto di motivazione o di attività istruttoria

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per il difetto di motivazione del decreto impugnato

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per valorizzare il mancato specifico disconoscimento di alcuni fatti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per l’utilizzabilità della condotta processuale e degli argomenti di prova

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e dell’ammissione delle prove richieste

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla motivazione

  • art. 95 l.fall.

    richiamato con riferimento alle osservazioni al progetto di stato passivo

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    richiamato nel ricorso incidentale per collocare temporalmente la domanda di concordato in bianco

  • art. 169 l.fall.

    richiamato dal fallimento per sostenere l’inopponibilità di formalità compiute dopo la domanda di concordato

  • art. 45 l.fall.

    richiamato quale norma cui rinvia l’art. 169 l.fall. per l’opponibilità ai creditori

  • art. 69-bis l.fall.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla retroazione degli effetti concorsuali

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 6 d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo di un credito bancario derivante da conto corrente, la banca deve provare il credito in modo pieno nei confronti del curatore, che è terzo rispetto al rapporto; la sola approvazione del conto da parte del correntista non è opponibile alla massa.
  • La mancanza di produzione di tutti gli estratti conto non impone necessariamente il rigetto della domanda: il giudice deve valutare anche altre prove documentali o atipiche idonee a ricostruire le movimentazioni del rapporto, eventualmente con l’ausilio di una consulenza tecnica contabile.
  • L’inopponibilità di una scrittura privata per difetto di data certa riguarda l’opponibilità del documento alla procedura concorsuale, ma non esclude che l’esistenza del rapporto e alcune sue componenti possano essere provate con altri mezzi consentiti dall’ordinamento.
  • In tema di rapporti bancari, la prova del saldo non può essere ridotta a un formalismo documentale: il giudice deve accertare se la documentazione complessivamente disponibile consenta una ricostruzione certa e completa del dare-avere, valorizzando contabili, scritture, estratti scalari e ulteriori elementi di prova.
  • Quando il giudice ritenga incompleta la documentazione bancaria, deve spiegare in modo coerente perché ritenga non sufficienti i documenti prodotti e non può escludere in astratto strumenti istruttori come CTU contabile, prove testimoniali o ordine di esibizione, se pertinenti alla ricostruzione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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