Cassazione Civile, Sentenza n. 03718/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il diniego del rimborso di un credito IVA infrannuale (2° trimestre 2011) ceduto dalla Cava Parcheggi s.r.l. a Genco Edilcommercio. L'Agenzia ha negato il rimborso richiamando la propria risoluzione n. 49/2006 e la circolare n. 6/E/2006, sostenendo che cedibili sarebbero solo i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale; i giudici di merito hanno invece ritenuto legittima la cessione anche del credito infrannuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi a carenze di motivazione e di prova e ha affermato che l'art. 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70/1988 non impedisce, in via generale, la cedibilità dei crediti IVA infrannuali, richiamando un consolidato orientamento di legittimità che ammette la cedibilità anche di crediti futuri/infraannuali secondo il principio generale di cui all'art. 1348 c.c.; ha inoltre ricordato l'intervento normativo del 2019 (d.l. 34/2019, conv. con legge n. 58/2019) che esplicitamente ha ricompreso anche il credito chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 (conv. con legge n. 150/1988)
"agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate"
La Corte ha ritenuto che la disposizione non abbia carattere univoco impeditivo della cedibilità dei crediti IVA infrannuali: disciplina le conseguenze della cessione (potere di ripetizione nei confronti del cessionario) ma non deroga al principio generale di cedibilità previsto dal codice civile.
Applicato come principio generale di libera cedibilità del credito (anche futuro), con la precisazione che, se l'oggetto è un credito futuro, il trasferimento del credito produce effetti definitivi solo quando il credito viene a esistenza.
DPR n. 602/1973 (art. 43-bis) e d.m. n. 384/1997
Norme e regolamenti considerati rilevanti sul piano della efficacia della cessione nei confronti del Fisco e delle procedure di notificazione; tuttavia non ostano alla cedibilità tra le parti, disciplinando piuttosto gli effetti e le formalità nei rapporti con l'Amministrazione.
d.l. n. 34/2019, conv. con legge n. 58/2019 (art. 12-sexies)
Intervento normativo successivo che ha esplicitamente previsto, nel comma 4-ter, il riferimento anche alla cessione del credito per il quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, confermando implicitamente la legittimità della cedibilità dei crediti IVA infrannuali.
art. 10, d.l. n. 269/2003 (attestazione dei crediti tributari)
Strumento amministrativo che consente la certificazione dell'esistenza, certezza e liquidità dei crediti nei confronti dell'Amministrazione, utile per l'anticipazione bancaria ma non qualificante l'istituto come cessione nei confronti del Fisco.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/2006 e Circolare n. 6/E/2006
Posizioni amministrative richiamate dall'Agenzia per sostenere l'incedibilità dei crediti infrannuali; la Corte ne ha riconosciuto la valenza interpretativa ma non vincolante rispetto al principio di cedibilità sancito dal codice civile e dalla giurisprudenza.
Cass. civ., sent. n. 13027/2015, n. 27278/2019, n. 17466/2023
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la cedibilità dei crediti IVA anche se non ancora esposti in dichiarazione annuale (crediti futuri o infrannuali), precisando l'applicazione delle regole civilistiche sulla cessione e richiamando la possibilità per l'Amministrazione di esercitare poteri di rettifica e di richiesta di garanzia.
Massime di principio
- I crediti IVA infrannuali (anche non ancora esposti in dichiarazione annuale) possono essere ceduti tra privati: la cessione è valida tra le parti secondo le regole del codice civile; il trasferimento del credito produce effetti definitivi quando il credito viene a esistenza secondo le norme tributarie.
- La normativa tributaria (art. 5, comma 4-ter d.l. 70/1988) e i regolamenti amministrativi disciplinano le conseguenze della cessione nei rapporti con l'Amministrazione (es. potere di ripetizione, richiesta di garanzie) ma non costituiscono, di per sé, divieto assoluto di cessione degli infrannuali.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'operato ma non hanno efficacia di norma primaria: non possono inibire la cedibilità se essa si fonda sul principio generale di diritto civile.
- Occorre osservare le formalità richieste per l'efficacia nei confronti del Fisco (notifica, indicazione del titolo e dell'oggetto del credito) e valutare clausole contrattuali di garanzia per il cessionario, dato il rischio di successivi accertamenti o ripetizioni da parte dell'Amministrazione.
- La cessione può essere anche parziale; in operazioni pratiche è prudente ottenere documentazione che dimostri la titolarità del credito, la notifica all'Amministrazione e, se possibile, una attestazione o garanzia (o utilizzare l'istituto di certificazione del credito) per ridurre il rischio operativo.
- In presenza di dubbi interpretativi è utile considerare la giurisprudenza consolidata e l'impatto delle modifiche legislative (es. intervento 2019) e strutturare l'atto di cessione con specifiche garanzie e pattuizioni sulle conseguenze di eventuali rettifiche fiscali.
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