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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03693/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione dopo la morte del precedente convenuto (Michele Spina). Questione centrale: corretta decorrenza del termine trimestrale di riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c. quando l'udienza è stata fissata in forma 'cartolare' ai sensi dell'art. 127‑ter c.p.c.; in particolare se il termine decorra dalla data di deposito delle note di trattazione scritta (come ritenuto dalla Corte di Appello) ovvero dalla data considerata come 'udienza' (termine di scadenza per il deposito delle note) prevista dall'ultimo comma dell'art. 127‑ter c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, nella procedura prevista dall'art. 127‑ter c.p.c. (Riforma Cartabia), il deposito delle note di trattazione nel fascicolo telematico non equivale di per sé a conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte delle altre parti. Il termine trimestrale per la riassunzione decorre dal giorno fissato come "data di udienza" (cioè la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note), e non dalla data anteriore di mera immissione delle note nel fascicolo telematico. Di conseguenza la sentenza impugnata (n. 928/2025 della Corte d'Appello di Napoli) è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 127‑ter c.p.c.

    L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

    La Corte ha ritenuto che, nella procedura cartolare disciplinata dall'art. 127‑ter, la conoscenza legale dell'evento interruttivo avviene nel giorno considerato 'data di udienza' (la scadenza del termine per il deposito delle note) e non al momento del mero deposito delle note nel fascicolo telematico; il deposito telematico non vale automaticamente come comunicazione legale all'altra parte.

  • art. 300 c.p.c.

    La Corte ha confermato il principio per cui la morte o perdita della capacità della parte costituita produce l'effetto automatico di interruzione del processo dal momento in cui l'evento è dichiarato in udienza o notificato alle altre parti; tale conoscenza deve essere 'legale' (dichiarazione in udienza o atto notificato), non meramente materiale.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; nella procedura cartolare disciplinata dall'art. 127‑ter detta conoscenza è individuata nel giorno di udienza (scadenza del termine per il deposito delle note).

  • art. 702 ter c.p.c. (richiamato nella sentenza)

    La sentenza richiama l'ultimo comma indicandolo quale fonte che considera il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note come data di udienza; nella pratica la Corte ha fatto leva sul medesimo principio sancito dall'art. 127‑ter circa il valore della scadenza come data di udienza.

  • art. 24 Cost. e art. 6 CEDU

    La Corte ha sottolineato che una diversa interpretazione (che farebbe decorrere il termine dal solo deposito telematico) sarebbe incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali sulla ragionevole durata del processo e sull'accesso effettivo alla giustizia, perché imporrebbe controlli assidui del fascicolo telematico alle parti e ai difensori.

Massime di principio

  • Se l'udienza è fissata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127‑ter c.p.c., il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte di una parte decorre dalla data fissata come 'data di udienza' (la scadenza del termine per il deposito delle note) e non dal momento del mero deposito telematico delle note.
  • La mera immissione di scritti nel fascicolo telematico non equivale a una notificazione o a una dichiarazione resa in udienza; per produrre l'effetto di interruzione e far partire i termini occorre una forma di conoscenza legale (dichiarazione in udienza o atto notificato), salvo che la norma preveda espressamente diversamente.
  • Nei casi in cui la conoscenza legale dell'evento sia assicurata da specifici meccanismi di scambio (es. invio tramite PEC previsto da disposizioni emergenziali), il deposito delle note può valere come momento di conoscenza; verificare sempre la normativa speciale applicabile al periodo o al procedimento.
  • Per evitare che la riassunzione sia dichiarata tardiva, l'erede o il nuovo soggetto processuale deve riassumere il giudizio entro tre mesi dalla data in cui la legge considera avvenuta la conoscenza dell'evento interruttivo (es. data di udienza prevista dall'art. 127‑ter), non dalla data di semplice deposito telematico.
  • Gli avvocati dovrebbero verificare se l'evento interruttivo sia stato portato a conoscenza delle altre parti in forma notificata o in udienza; in caso di incertezza, è prudente procedere tempestivamente alla riassunzione per non incorrere in decadenze procedurali.
  • Controllare sempre quale normativa specifica regola la modalità di svolgimento dell'udienza (norme emergenziali, Riforma Cartabia, ecc.), perché la sussistenza o meno di un meccanismo di comunicazione fra difensori (es. obbligo di scambio via PEC) cambia la decorrenza dei termini.

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