Cassazione Penale, Sentenza n. 35224/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso, tentato furto aggravato in concorso e ricettazione, deducendo: (1) omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., della possibilita' di applicare pene sostitutive rese piu' ampie dal d.lgs. n.150/2022 e mancata acquisizione del consenso; (2) vizio nella comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti (art. 62-bis c.p.), lamentando la mancata considerazione della condotta postdelittuale favorevole documentata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (a) l'avviso ex art. 545-bis c.p.p. presuppone una delibazione sommaria positiva dei presupposti ed e' esercizio discrezionale del giudice; l'omesso avviso da parte della Corte d'appello non comporta nullita' se la difesa non aveva sollecitato l'esercizio officioso del potere o non aveva formulato specifica istanza in udienza di discussione; inoltre il regime transitorio (art. 95 d.lgs. 150/2022) permette l'applicazione piu' favorevole ma la richiesta deve essere prodotta almeno entro l'udienza di discussione dell'appello; (b) la valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e' materia di merito riservata al giudice e, se congruamente motivata, non e' sindacabile in Cassazione. Conseguentemente la condanna di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa e le misure accessorie sono risultate confermate; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'art. 545-bis prevede che il giudice, ove ricorrano condizioni per pena sostitutiva, avvisi le parti e raccolga il consenso; la Corte ha interpretato la norma come riconoscente un potere discrezionale del giudice che richiede una delibazione positiva, anche sommaria, dei presupposti prima di dare l'avviso; l'omissione dell'avviso non e' automaticamente nulla se la difesa non ha sollecitato.
"le norme previste dal Capo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto"
La norma transitoria permette l'applicazione piu' favorevole anche nei procedimenti pendenti, ma l'accesso alla pena sostitutiva in appello richiede che l'imputato chieda la misura, almeno entro l'udienza di discussione; non impone che la Corte d'appello dia d'ufficio l'avviso se la difesa non ha sollecitato.
Conferma il carattere discrezionale del giudice circa l'applicazione delle pene sostitutive, valutando i criteri dell'art. 133 c.p. e l'idoneita' alla rieducazione e prevenzione.
Limita l'ambito conoscitivo del giudice di appello ai punti della decisione connessi ai motivi proposti; la Corte ha ritenuto che la possibilita' di riconoscimento d'ufficio di una pena piu' favorevole in appello sia contemperata con questo limite.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito puo' usare anche solo alcuni dei parametri di tale articolo per motivare la comparazione tra circostanze.
Riguarda la recidiva e la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la questione della comparazione tra aggravanti (inclusa la recidiva) e attenuanti e' valutazione di merito adeguatamente motivata in concreto.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'introduzione di motivi nuovi in appello; la richiesta di applicazione di pena sostitutiva puo' essere formulata anche con motivi nuovi o comunque entro la discussione dell'appello.
Massime di principio
- L'avviso ex art. 545-bis c.p.p. e' collegato a una delibazione discrezionale: il giudice non e' obbligato a formulare sempre l'avviso se, anche implicitamente, ritiene che manchino i presupposti.
- Se la normativa successiva rende possibili pene piu' favorevoli, l'imputato deve comunque chiedere l'applicazione di tali misure in appello, al piu' tardi in sede di discussione; l'omissione di tale richiesta impedisce di lamentare l'assenza dell'avviso in Cassazione.
- L'omesso avviso dell'appello non determina automaticamente la nullita' della sentenza: la nullita sussiste solo se la difesa aveva sollecitato l'esercizio del potere officioso e non ha ottenuto risposta.
- La portata conoscitiva del giudice d'appello e' limitata ai punti connessi ai motivi proposti: per ottenere l'applicazione di pene sostitutive introdotte dal nuovo regime, la difesa deve attivarsi tempestivamente (conclusioni o verbalmente in udienza).
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti e' valutazione di merito e, se accompagnata da motivazione congrua e sufficiente, non e' sindacabile in Cassazione; la motivazione non richiede un'esposizione analitica di ogni criterio utilizzato.
- Prassi consigliata: se si ritiene applicabile una pena sostitutiva a seguito di modifiche normative intervenute durante il processo, inserire espressa richiesta nell'atto di impugnazione o verbalizzarla in udienza di discussione e, in caso di silenzio del giudice, sollecitare formalmente l'esercizio del potere.
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