Cassazione Penale, Sentenza n. 12274/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto una riparazione parziale per ingiusta detenzione a Fabiana Capodaglio (custodia in carcere dal 25/03/2019 al 14/04/2019 e arresti domiciliari dal 14/04/2019 al 25/07/2019), dopo che la stessa era stata assolta con sentenza irrevocabile. Il PG ha denunciato errata applicazione dell'art.314 c.p.p., sostenendo che la Corte non avrebbe valutato ex ante la sussistenza della condizione ostativa rappresentata da dolo o colpa grave: in particolare ha richiamato la convivenza con il coindagato (rinvenimento di droga e materiale da confezionamento nell'abitazione comune) e il comportamento mendace della ricorrente (indicazione di un indirizzo di residenza non corrispondente al vero) come elementi idonei a configurare connivenza o condotta dolosa/gravemente colposa tali da avere causalmente contribuito alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale; ha ritenuto insufficientemente motivate la valutazione della Corte territoriale in relazione alla possibile connivenza della ricorrente e alla rilevanza del mendacio rispetto alla misura cautelare. Ha richiamato i principi secondo cui il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio di merito, verificando se comportamenti extra- o processuali dell'interessato abbiano determinato o concorso a determinare l'apparenza di responsabilità penale. Ha inoltre precisato che la riqualificazione del fatto in sede di merito è irrilevante se sussiste condotta gravemente colposa. Ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Torino perché rivaluti, alla luce dei principi enunciati, sia l'an (esistenza dell'obiezione ostativa) sia il quantum dell'indennizzo.
Norme richiamate
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
art.73, comma 1; art.73, comma 5
Articolo richiamato per individuare la fattispecie contestata (detenzione di stupefacenti) e la diversa qualificazione poi attribuita al coindagato; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione non esclude l'esame della condotta gravemente colposa della ricorrente ai fini della riparazione.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha chiarito che il giudice della riparazione deve valutare se sussista un'ostativa per dolo o colpa grave derivante da comportamenti extra-processuali o processuali dell'interessato e motivare specificamente tale valutazione.
art.4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n.188
modifica dell'art.314 cod. proc. pen. (rilevanza del mendacio)
La modifica normativa ha chiarito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, può integrare una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione (dolo o colpa grave).
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve operare una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudice del merito: non si verifica se esista reato, ma se condotte dell'indagato abbiano creato l'apparenza della sua responsabilità e quindi abbiano causalmente contribuito alla detenzione.
- La convivenza con soggetto trovato in possesso di stupefacenti e il rinvenimento di droga/materiali nell'abitazione comune costituiscono elementi che il giudice della riparazione deve motivare specificamente: la mera convivenza può portare a escludere l'indennizzo se emerge connivenza, tolleranza o incapacità/possibilità di impedire l'attività illecita.
- Il mendacio (falsa indicazione di residenza o dichiarazioni mendaci agli operanti), se causalmente rilevante per l'adozione della misura cautelare, non è assimilabile al diritto al silenzio difensivo e può integrare dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
- La successiva riqualificazione giuridica o l'assoluzione in merito non precludono all'ufficio di ottenere la revoca dell'indennizzo se emerge che l'interessato con la sua condotta ha gravemente contribuito a creare l'apparenza del reato.
- Il giudice della riparazione deve motivare compiutamente in ordine a modalità di custodia/occultamento degli oggetti rinvenuti e all'effettiva incidenza delle dichiarazioni mendaci o della condotta connivente sulla determinazione della misura cautelare.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza dell'ostativo, il provvedimento va riesaminato e il quantum dell'indennizzo eventualmente ricalcolato alla luce della diversa valutazione sull'an.
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