Sentenza n. 101/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Bergamo sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Bergamo sull'istanza presentata il 14 giugno 2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'istanza era stata presentata nel contesto della revoca, disposta dal Questore il 26 giugno 2024, del precedente titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato che il permesso di soggiorno richiesto era stato rilasciato il 31 dicembre 2025, dichiarando il venir meno dell'interesse alla decisione e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La rinuncia richiamata nella nota non è stata tuttavia effettivamente depositata agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia non era stata formalmente depositata e che, pertanto, non risultavano integrati i presupposti previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dal deposito della nota del difensore e dalla documentazione relativa al rilascio del permesso di soggiorno è emerso il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Poiché l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto, non sussisteva più un'utilità concreta e attuale derivante dalla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della parte.
Norme richiamate
Disciplinano il ricorso contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e la relativa tutela giurisdizionale.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa della revoca del precedente titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La mancata effettiva produzione in giudizio della rinuncia impedisce di ritenere integrati i presupposti formali per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.
Consente di rilevare, sulla base degli atti depositati, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche quando non ricorrono i presupposti formali della rinuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del processo e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mera comunicazione della volontà di rinunciare al ricorso non consente di dichiarare l'estinzione per rinuncia se l'atto di rinuncia non è effettivamente depositato in giudizio secondo le forme previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, la stessa documentazione può dimostrare autonomamente il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Il rilascio, durante il giudizio, del titolo amministrativo richiesto con l'azione contro il silenzio elimina l'utilità concreta della pronuncia sull'obbligo di provvedere, senza necessità di una decisione sul merito dell'illegittimità del silenzio.
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