Cassazione Civile, Ordinanza n. 12092/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società di capitali un avviso di accertamento per l'anno 2006, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA. In relazione a tale accertamento societario era poi stato notificato a un socio al 50% un autonomo avviso, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, con ripresa a tassazione ai fini IRPEF di un maggior reddito da partecipazione. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, per effetto delle vicende del giudizio relativo alla società, dovessero considerarsi ormai coperte da giudicato le statuizioni in tema di IRES e IRAP, punto di riferimento per determinare gli utili extracontabili distribuiti al socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 393 c.p.c. per avere la CTR considerato formatosi un giudicato sulle statuizioni societarie nonostante la cassazione con rinvio e la mancata prova della riassunzione, con conseguente estinzione dell'intero processo; nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la CTR deciso su una questione rilevata d'ufficio senza provocare il contraddittorio; motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio, cioè l'esistenza di un giudicato esterno formatosi nel parallelo giudizio relativo alla società, senza sottoporla previamente alle parti. La questione era qualificata come mista di fatto e diritto e, quindi, soggetta al necessario contraddittorio preventivo. L'omessa interlocuzione ha inciso sul diritto di difesa dell'Amministrazione e ha determinato la nullità della sentenza impugnata. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in caso di cassazione con rinvio e mancata riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio, si determina l'estinzione dell'intero processo, con travolgimento delle sentenze di merito e impossibilità di formazione del giudicato sulle stesse
il giudice non può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio senza aver prima provocato il contraddittorio delle parti, quando la questione sia di fatto o mista di fatto e diritto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per nullità processuale e motivazionale
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondamento della cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio di rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio
Massime di principio
- L'esistenza di un giudicato esterno è eccezione rilevabile d'ufficio, ma quando la sua individuazione richiede apprezzamenti su fatti processuali e sul contenuto di precedenti impugnazioni, la questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
- Il divieto della decisione a sorpresa opera anche rispetto a questioni miste di fatto e diritto: il giudice che intenda valorizzarle d'ufficio deve stimolare il contraddittorio prima di fondare su di esse la decisione.
- La mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e impedisce che si consolidi il giudicato sulle statuizioni di merito rese nei gradi precedenti.
- Nel giudizio tributario relativo all'accertamento del reddito del socio fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, l'eventuale definizione della controversia societaria può rilevare solo se effettivamente esistente e processualmente stabile, non potendo essere presunta in assenza dei relativi presupposti processuali.
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