Cassazione Penale, Sentenza n. 15614/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca di un immobile formalmente intestato a Liliana Montefusco ma nella disponibilità di Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) difetto di competenza funzionale della Corte d'appello di Campobasso (violazione della normativa sulle misure di prevenzione); 2) inosservanza della sentenza n.24/2019 della Corte costituzionale che ha inciso sulla disciplina delle misure di prevenzione; 3) violazione dell'art.24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per assenza di correlazione temporale tra i fatti di pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati; 4) manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ablativo.
La decisione
I giudici hanno dichiarato i motivi di ricorso manifestamente infondati e hanno rigettato il ricorso per cassazione. Sul punto della competenza funzionale la Corte ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti alla Corte territoriale molisana ai sensi dell'art.11 c.p.p., come richiamato dall'art.28 del d.lgs. n.159/2011. Quanto al vizio derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n.24/2019, la Corte ha osservato che tale pronuncia ha riguardato la fattispecie prevista dalla lett. a) dell'art.1, comma 1, d.lgs. n.159/2011 ma non la lett. b); nel caso in esame la confisca era stata disposta sia sulla base della lett. a) sia, soprattutto, sulla base della lett. b), quest'ultima autonoma e non incisa dalla declaratoria di illegittimità. La Corte ha inoltre ritenuto provato che al momento dell'acquisto dell'immobile i coniugi Ciarelli non avevano redditi leciti sufficienti e si erano resi responsabili di reati (numerosi precedenti), per cui l'acquisto era riconducibile a proventi illeciti; l'immobile, sebbene intestato a Montefusco, era nella disponibilità dei coniugi (detenzione delle chiavi, uso per parcheggio, uso diverso della residenza). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 4, comma 1, lett. c); art. 24; art. 28
La Corte ha ritenuto che, sebbene la declaratoria di illegittimità costituzionale abbia colpito aspetti collegati alla lett. a) (in particolare la previsione di soggetti 'abitualmente dediti a traffici delittuosi'), la lett. b) dell'art.1 resta valida e da sola può fondare la confisca quando emerga che i proventi illeciti hanno costituito una componente significativa o l'unico reddito del prevenuto; l'art.24 (richiesta di correlazione temporale) non è stata ritenuta violata alla luce degli elementi probatori circa la mancanza di fonti lecite al momento dell'acquisto.
sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 2019
declaratoria di illegittimità dell'art.4, comma 1, lett. c) d.lgs. n.159/2011 nella parte in cui concerne i destinatari di cui all'art.1, comma 1, lett. a)
La Corte costituzionale ha ritenuto carente di precisione la normativa nella parte relativa ai destinatari individuati dalla lett. a). La Cassazione ha chiarito che tale pronuncia non estende i suoi effetti alla categoria prevista dalla lett. b), che richiede elementi più stringenti (abitualità, ricavo significativo o esclusivo dai proventi illeciti).
art. 11 c.p.p. (trasmissione degli atti)
Usato come fondamento procedurale per la trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente (Corte d'appello di Campobasso) su indicazione della Corte d'appello di L'Aquila, ritenuta corretta dalla Corte di legittimità.
Costituzione e strumenti sovranazionali richiamati dalla Corte costituzionale
art. 13 Cost.; art. 117 Cost.; art. 42 Cost.; art. 2 Prot. n.4 CEDU; art.1 Prot. addiz. CEDU
La Corte costituzionale ha motivato la declaratoria di illegittimità richiamando esigenze di precisione imposte dagli articoli costituzionali e dai protocolli CEDU in relazione alle misure personali e patrimoniali; la Cassazione ha richiamato tali ragioni per delimitare l'ambito di efficacia della sentenza n.24/2019.
Massime di principio
- Se una misura ablativa è fondata su più presupposti normativi e uno di questi viene incostituzionalmente dichiarato illegittimo, la confisca può comunque reggere se sussiste un altro titolo normativo autonomo e valido che la giustifica.
- La sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 ha incidere in particolare sulla categoria della lett. a) dell'art.1 d.lgs. n.159/2011; non automaticamente su tutte le ipotesi previste dal decreto: occorre verificare il titolo specifico utilizzato per la confisca.
- La mera intestazione formale del bene a terzi non esclude la confisca quando emerga la disponibilità effettiva del bene da parte del soggetto sottoposto a misure (possesso di chiavi, uso stabile, collegamenti fattuali con l'immobile).
- Per contrastare una confisca basata sulla lett. b) dell'art.1 d.lgs. n.159/2011 il ricorrente deve provare l'esistenza di fonti reddituali lecite sufficienti all'acquisto; la mancanza di redditi leciti al tempo dell'acquisto è elemento gravante a carico del proprietario/beneficiario.
- Le eccezioni processuali di incompetenza o formali vanno tempestivamente e specificamente motivate: la semplice reiterazione di censure già sollevate in grado di appello e non confrontate con le argomentazioni del giudice di merito rischia di essere dichiarata manifestamente infondata.
- La competenza territoriale e la regolarità della trasmissione degli atti (art.11 c.p.p. e richiamo normativo del d.lgs. n.159/2011) possono legittimare il prosieguo del procedimento davanti alla Corte territoriale destinataria.
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