Cassazione Penale, Sentenza n. 18283/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del signor Benfante con un unico motivo articolato di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.. Il ricorrente sosteneva che gli atti prodotti e valutati in giudizio dimostravano che il computer sottratto era ancorato allo scaffale tramite un sistema di bloccaggio consistente in una catena antifurto difficilmente rimovibile senza danneggiare il prodotto, quindi assimilabile a un dispositivo idoneo a garantire un controllo continuativo a distanza e a escludere l'aggravante della esposizione alla pubblica fede
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto conforme ai principi consolidati la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la sottrazione, anche se effettuata strappando o rompendo un dispositivo di protezione (anche se consistente in una catena), integra il furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., poiché tali dispositivi non assicurano il controllo a distanza idoneo a escludere l'esposizione. Analogamente, la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante quando esso costituisce mero ausilio per l'identificazione successiva e non impedisce immediatamente l'azione criminosa. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma base sul reato di furto; utilizzata per inquadrare la condotta di impossessamento del bene sottratto
Aggravante per il furto quando la cosa è esposta alla pubblica fede; la Corte ha interpretato che l'esistenza di placche o catene antifurto non esclude l'esposizione se non assicurano un controllo a distanza effettivo e immediato che impedisca la sottrazione
art. 606, comma 1, lett. c
Motivo di cassazione relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il vizio non sussistente
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla condanna per motivi di soccombenza e ammenda, applicata qui con la valutazione che non sussisteva dolo grave nella proposta del ricorso ma comunque si imponeva una somma equitativa alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sottrazione di beni esposti in esercizi commerciali dotati di placche o catene antifurto può integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. quando tali dispositivi non consentono un controllo a distanza immediato idoneo a impedire la sottrazione
- La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la videosorveglianza è rilevante come ausilio per l'identificazione successiva, ma non come efficace impedimento materiale all'azione criminosa salvo che sia dimostrato che sia funzionalmente idonea a prevenire la sottrazione in tempo reale
- La qualificazione del dispositivo antifurto (placca, catena, bloccaggio) dipende dalla sua effettiva capacità di garantire controllo continuo e impedire materialmente la sottrazione; se la rimozione richiede distruzione o effrazione del dispositivo, ciò non basta di per sé a escludere l'aggravante
- In sede di Cassazione, i motivi che denunciano mera illogicità o contraddittorietà della motivazione devono dimostrare un effettivo contrasto o omissione decisiva negli accertamenti di fatto; il richiamo a documenti che non ricostruiscono diversamente la dinamica non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, se ricorrono le condizioni, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo i principi indicati dalla Corte costituzionale
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