Cassazione Penale, Sentenza n. 18278/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riformato la condanna per furto continuato pluriaggravato commesso in concorso: 1) si censura il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (violazione artt. 178, 420-ter, 484 c.p.p.); 2) si deduce errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si sarebbe trattato di tentato furto (art. 56, 624 c.p.); 3) si lamenta carenza di motivazione nella determinazione della pena, in particolare sulla pena base e sugli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio come intempestiva (istanza pervenuta il 28/10/2021 rispetto a un impedimento sorto il 28/9/2021) e richiamato i criteri giurisprudenziali sul dovere della difesa di comunicare l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità degli impegni. Sul secondo motivo ha confermato la qualificazione dei fatti come furto consumato, motivando che gli imputati avevano ottenuto una temporanea disponibilità autonoma della refurtiva prima dell'intervento della P.G. (richiamate le Sezioni Unite Prevete). Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la revisione della pena, mantenendo la pena-base e riducendo proporzionalmente gli aumenti da continuazione; inoltre non è richiesta motivazione dettagliata quando la pena è sotto la media edittale e gli aumenti sono entro i limiti di legge. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la declaratoria d'inammissibilità preclude altresì l'eventuale applicazione retroattiva del regime di procedibilità a querela introdotto successivamente.
Norme richiamate
artt. 110, 81, 61 n. 5 e 7, 624, 625 c.p.
I reati sono stati qualificati come furto consumato in concorso con le aggravanti indicate (concorso di persone, minorata difesa, rilevante danno patrimoniale).
artt. 178, 420-ter, 484 c.p.p.
citati nel testo come norme invocate per il rinvio per legittimo impedimento
La Corte ha ritenuto che l'istanza di rinvio fosse intempestiva e che la difesa non abbia rispettato l'onere di comunicare l'impedimento appena conosciuto, secondo la giurisprudenza richiamata.
Gli appellanti sostenevano la sussistenza del tentativo; la Corte ha escluso il tentativo perché gli agenti avevano avuto temporanea disponibilità della refurtiva, configurando il furto consumato.
citato nel motivo sulla determinazione della pena
La Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza per la pena base, senza ulteriore dettaglio, quando la pena è sotto la media edittale.
richiamato in relazione agli aumenti per continuazione
La Corte ha valutato proporzionalmente gli aumenti per continuazione entro i limiti di legge (triplo della pena base) e ha ritenuto non necessaria specifica motivazione per ogni aumento se i reati sono seriali e omogenei.
citato per la condanna alla Cassa delle ammende
La Corte ha disposto il versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi, ritenendo assenza di incompetenza o colpa rilevante nell'azione degli imputati.
menzionato nel corpo della sentenza in riferimento alla procedibilità a querela
La Corte ha osservato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'eventuale applicazione del regime della procedibilità a querela introdotto successivamente.
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)
citazione giurisprudenziale nel testo
Principio secondo cui solo un monitoraggio costante e contemporaneo può escludere la consumazione del furto; altrimenti, la disponibilità della refurtiva determina consumazione.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
citazione giurisprudenziale nel testo
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso, nei giudizi di legittimità, impedisce l'applicazione successiva di nuove condizioni di procedibilità (es. reati divenuti perseguibili a querela).
Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015 (Caputi) e altre pronunce (Sacramozzino, n. 46412/2015; Sez.5 n.32511/2020)
richiamate nella motivazione
Giurisprudenza consolidata sui criteri di valutazione del legittimo impedimento del difensore e sui limiti della motivazione della pena quando la stessa è sotto la media edittale o gli aumenti sono contenuti.
Massime di principio
- Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata tempestivamente appena nota la contemporaneità degli impegni e deve motivare specificamente l'essenzialità della prestazione difensiva e l'impossibilità di sostituti; la sua tardiva presentazione può essere rigettata come intempestiva.
- La distinzione tra tentativo e furto consumato dipende dalla effettiva disponibilità autonoma della refurtiva: se gli autori hanno ottenuto tale disponibilità, anche per breve tempo, e la successiva individuazione è avvenuta fuori dalla immediata fase attuativa, la fattispecie è consumata.
- Quando la pena comminata è inferiore alla media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza e agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; analogamente, per gli aumenti da continuazione non è obbligatoria una motivazione dettagliata per ogni aumento se la misura rimane entro i limiti di legge e i reati sono seriali e omogenei.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'esame di effetti processuali successivi (per es. l'entrata in vigore di norme che introducono la procedibilità a querela) che richiederebbero la costituzione di un valido rapporto processuale in Cassazione.
- La Corte di legittimità applica un controllo limitato sugli accertamenti di fatto e sulla valutazione delle prove svolte dai giudici di merito: le censure di fatto e di merito generiche o non specificamente confrontate con la motivazione d'appello sono spesso ritenute infondate e portano all'inammissibilità del ricorso.
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