Cassazione Civile, Ordinanza n. 33934/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che, pertanto, non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo ha valorizzato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale civile. La doglianza sostanziale era dunque centrata sulla decorrenza del termine per proporre opposizione e sulla idoneità della comunicazione del provvedimento a far decorrere il termine di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità. In ogni caso, ha reputato infondate e comunque inammissibili le censure nel merito, osservando che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" del 20.8.2018 come indice di conoscibilità del provvedimento e del fascicolo, mentre l’opposizione era stata proposta solo il 14.10.2020, quindi ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fossero spese, e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato per la proposta di definizione camerale del ricorso.
richiamati come parametro della comunicazione del provvedimento, suscettibile però di essere soddisfatto anche con forme equipollenti purché garantiscano l’effettiva conoscenza.
ritenuto applicabile al provvedimento decisorio non comunicato/notificato; il termine lungo decorre dalla pubblicazione del provvedimento ed è comunque idoneo a rendere tardiva l’opposizione proposta oltre tale limite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere effettuata anche in modo equipollente rispetto alle forme tipiche, purché risulti garantita l’effettiva conoscenza del destinatario.
- In presenza di un provvedimento a contenuto decisorio non notificato o comunicato, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario della comunicazione non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità del provvedimento né a prorogare i termini di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, e ricorrono i presupposti di legge, deve essere dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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