Cassazione Penale, Sentenza n. 39530/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su più punti: 1) presunta illegittima valutazione della dichiarazione di responsabilità (richiamo a artt. 438 e 597 c.p.p.); 2) errata qualificazione della sua condotta come concorso in estorsione invece che mera connivenza non punibile; 3) eccessiva affidamento sulle dichiarazioni accusatorie del coimputato Fumagalli Beretta e mancata corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p.; 4) attribuzione di responsabilità anche su un presunto ulteriore episodio estorsivo non emerso; 5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. con giudizio di prevalenza nonostante le attenuanti generiche concesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte repliche della valutazione di merito e non consentite in sede di legittimità: i giudici di merito avevano valutato complessivamente e logicamente tutte le prove (dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni dei coimputati, intercettazioni, video, perquisizioni, traffico telefonico ecc.) e avevano adeguatamente motivato la decisione. In particolare: la transazione sottoscritta dalla persona offesa non esclude la responsabilità del ricorrente; la presenza e il comportamento del Denishev hanno costituito un contributo concreto e rafforzativo dell'intimidazione estorsiva; le dichiarazioni del coimputato restano rilevanti e non invalidate dal fatto che lo stesso abbia poi commesso altri reati; la menzione di un ulteriore tentativo estorsivo è incidentale e non determinante; il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 è decisione discrezionale dei giudici di merito e non manifesto errore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 629 c.p. e art. 61 n.7 c.p.
Norme richiamate nell'imputazione per individuare il reato di estorsione aggravata, la partecipazione concorrente e l'aggravante contestata; utilizzate per la qualificazione giuridica del fatto.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla dichiarazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla valutazione di detto atto.
Richiamata dalla difesa in connessione con la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che tutti gli elementi siano stati valutati compiutamente dai giudici di merito.
Disciplina i criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse conforme ai criteri di legge e non sindacabile in cassazione se non per vizi di motivazione evidenti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito: la rivisitazione dei fatti e della valutazione probatoria è preclusa salvo vizio di motivazione rilevabile nei termini dell'articolo.
Norma invocata come circostanza attenuante; la Corte territoriale ha valutato discrezionalmente l'insufficienza del risarcimento e l'assenza di chiara presa di coscienza, decisione non sindacabile in questa sede salvo palesi illogicità.
Prevede la condanna al pagamento di una somma per l'inammissibilità del ricorso quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove: sono inammissibili motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione.
- La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni di persone offese o di coimputati è rimessa ai giudici di merito quando fondata su motivazioni coerenti e supportata da elementi di riscontro; il fatto che un coimputato commetta successivamente altri reati non invalida automaticamente le sue dichiarazioni rese in un precedente processo.
- La mera presenza o un comportamento apparentemente passivo possono integrare il concorso nel reato se dal complesso delle condotte emerge che la presenza ha rafforzato l'efficacia intimidatoria della condotta estorsiva.
- La sottoscrizione di una transazione o l'accettazione di un risarcimento da parte della persona offesa non costituisce di per sé prova di estraneità dell'imputato ai fatti denunciati.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti rientra nel sindacato di merito e solo in presenza di palese illogicità o mancanza di motivazione può essere rimesso in discussione in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o che reiterano valutazioni di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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