Cassazione Penale, Sentenza n. 8368/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione fra reati per i quali risultava già condannato con sentenze irrevocabili. Il GIP di Brescia rigettò l'istanza motivando sul largo arco temporale in cui i reati erano stati commessi. In cassazione si deducevano violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione e l'omessa considerazione di un'ordinanza esecutiva del Tribunale di Piacenza (30/10/2017) che aveva già riconosciuto la continuazione fra alcuni dei medesimi reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non ha valutato né motivato in relazione al precedente riconoscimento della continuazione (emesso in sede cognitoria o in fase esecutiva). Ha disposto il rinvio al Giudice dell'esecuzione (GUP del Tribunale di Brescia) per un nuovo giudizio, specificando che dovrà essere osservato l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 (ossia impedendo la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha già pronunciato o concorso alla pronuncia sull'istanza precedentemente). Le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta, in sede esecutiva, del riconoscimento della continuazione; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare anche alla luce di precedenti valutazioni (cognitorie o esecutive) sul medesimo vincolo di continuazione
Richiamato come principio sostanziale della continuazione (unità di disegno criminoso e comunanza di elementi oggettivi e soggettivi); la doglianza riguardava la sua applicazione non adeguatamente esaminata dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione), richiamate dal ricorrente per inquadrare le censure mosse
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla composizione del collegio giudicante; la Corte dispone la sua applicazione come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, per impedire che giudici che abbiano già pronunciato sull'istanza partecipino al giudizio di rinvio
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte in relazione alle limitazioni sulla partecipazione del giudice; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune parti rendendo necessario il richiamo all'art.34 come corretto parametro
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni che non impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già pronunciato sull'istanza di applicazione della continuazione; la Cassazione ordina il rispetto degli effetti di tale pronuncia in sede di rinvio
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele)
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione sul riconoscimento della continuazione e, se intende discostarsene, è tenuto a motivare specificamente la decisione
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) impone al giudice dell'esecuzione di considerare le valutazioni già svolte in sede cognitoria o in pronunce esecutive precedenti; se il giudice non segue quelle valutazioni deve motivare il perché.
- Il solo ampio arco temporale di consumazione dei reati non è, di per sé, motivo automatico per escludere la continuazione: vanno valutati complessivamente indicatori quali prossimità temporale, identità o somiglianza del disegno criminoso, modalità operative, contesto spaziale e soggettivo.
- Una precedente pronuncia favorevole al riconoscimento della continuazione, anche se resa in sede esecutiva, non vincola rigidamente ma costituisce elemento decisivo che il giudice dell'esecuzione deve ponderare e motivare se intende disregolare.
- In caso di annullamento e rinvio, non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'istanza precedente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013 e dell'applicazione dell'art. 34 c.p.p.
- Per un efficace esame della continuazione è necessario che la motivazione affronti e pesi esplicitamente i principali indicatori di unitarietà del disegno criminoso (finalità, mezzi, vittime/bersagli, contesto operativo), oltre alla mera cronologia degli eventi.
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