Cassazione Penale, Sentenza n. 26915/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del trattenimento di corrispondenza in arrivo composta da una missiva della moglie (Cinzia, indicata nel testo anche come Perrone/Petrone) che conteneva un riferimento alla 'sorella Francesca'. Il trattenimento era stato disposto nel contesto del regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen.; il ricorrente sosteneva che l'accertamento aveva dimostrato l'esistenza di una persona, Franca Giampaglia, vicina e frequentante la famiglia, e che dunque il riferimento non era criptico né pericoloso, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 18-ter Ord. pen.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse indicato elementi concreti a fondamento del 'ragionevole sospetto': l'incongruità del riferimento alla 'sorella Francesca' rispetto alla situazione anagrafica del detenuto, le verifiche infruttuose e la dichiarazione di Franca Giampaglia di non esser mai stata chiamata 'Francesca' né di avere legami con Montella, sicché il riferimento poteva celare contenuti illeciti o pericolosi. La sentenza ha affermato che la motivazione del Tribunale era logica e coerente e sufficiente a giustificare il trattenimento; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste ... possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto e tali restrizioni, sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria
Autorizza il controllo e il trattenimento della corrispondenza solo per esigenze investigative, di prevenzione o di sicurezza/ordine carcerario; richiede un provvedimento motivato che indichi elementi concreti che giustifichino il dubbio sul contenuto apparente della missiva.
Norma correlata al controllo delle comunicazioni in ambito penitenziario; la sua invocazione rimarca il quadro normativo che limita la corrispondenza dei detenuti in casi specifici e con motivazione giurisdizionale.
Il regime speciale di cui all'art. 41-bis giustifica misure più rigorose di controllo delle comunicazioni per motivi di sicurezza; la presenza di tale regime rende più stringente la valutazione delle comunicazioni in ingresso e giustifica maggiori cautele.
art. 15 Cost.
doppia riserva contemplata dall'art.15 Cost.
Richiama il principio costituzionale di tutela della segretezza della corrispondenza, che tuttavia ammette limitazioni solo per legge e con le garanzie previste, cosicché ogni restrizione deve rispettare i limiti costituzionali.
Richiama il principio che la motivazione della decisione deve essere ancorata ai dati fattuali e rendere comprensibile il percorso logico del giudice; la mancata motivazione adeguata può comportare annullamento.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; è richiamata rispetto alla censura di inosservanza di norme e di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di motivazione e il contenuto minimo necessario per la decisione impugnata, in particolare nell'esposizione sintetica dei motivi di gravame.
Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (principio interpretativo)
la motivazione deve richiamare gli elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo
Il controllo giudiziario sul trattenimento della corrispondenza richiede l'indicazione di elementi concreti e specifici che giustifichino il dubbio sul contenuto apparente; non è sufficiente una motivazione generica o basata su sospetti vaghi.
Massime di principio
- Il trattenimento o il controllo della corrispondenza può essere giustificato solo da elementi concreti che inducano un ragionevole dubbio sul fatto che la missiva contenga un contenuto diverso da quello apparente; mera cripticità non basta se non adeguatamente fondata.
- La motivazione del provvedimento deve indicare dati fattuali specifici e il percorso logico che conduce alla valutazione del pericolo o dell'inutilizzabilità della corrispondenza; decisioni generiche sono vulnerabili a annullamento.
- Accertamenti investigativi che non riescono a chiarire l'identità o il rapporto indicato nella comunicazione possono rafforzare il sospetto e legittimare il trattenimento, purché le verifiche siano documentate e valutate nel provvedimento.
- Il contrasto con pronunce di altri collegi non annulla la misura se il giudice spiega le ragioni del diverso apprezzamento in relazione ai fatti specifici della missiva.
- Anche quando il destinatario ha già avuto conoscenza del contenuto di massima, la consegna materiale può essere vietata se il giudice ritiene che la materialità della comunicazione possa consolidare o diffondere contenuti pericolosi.
- In regime 41-bis le autorità possono applicare controlli più rigorosi, ma devono comunque rispettare la necessità di motivazione circostanziata e le garanzie costituzionali.
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