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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27677/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte d'appello di Trieste. Il ricorrente contestava: a) la qualificazione del fatto come tentativo di furto in "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il camper fosse da considerarsi mero automezzo e non luogo adibito in modo apprezzabile alla vita privata (assenza di allacci elettricità/acqua al momento del fatto e uso stagionale); b) il travisamento della prova, con particolare riferimento alla dichiarazione della persona offesa datata 27/01/2023 e alla rimessione della querela, che a suo avviso avrebbero dovuto indurre alla declaratoria di non doversi procedere o quantomeno alla diversa qualificazione del fatto. Inoltre deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata valorizzazione di tali elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove (dichiarazioni rese in udienza, fotografie scattate all'interno del camper che attestavano la presenza di oggetti di uso personale/domestico e la destinazione stabile all'uso abitativo) e si fosse conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il camper può costituire "privata dimora" se ne risulta la destinazione concreta all'espletamento di attività tipiche della vita privata. La contraddittorietà della dichiarazione del 27/01/2023 rispetto ad altre prove è stata ritenuta fondata, per cui non è stata necessaria la riassunzione della testimonianza né la declaratoria di non doversi procedere. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato che il reato di furto in "privata dimora" può essere configurato anche quando il bene sottratto si trova in un camper qualificabile, per la sua concreta destinazione all'uso abitativo e alle attività della vita privata, come luogo di privata dimora.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo (il fatto era tentato furto).

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Citata come circostanza attenuante il cui effetto è stato valutato in equivalenza con le circostanze aggravanti ai fini della rideterminazione della pena.

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze aggravanti contestate con il reato di furto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti formali con cui il ricorrente ha enunciato i motivi di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto.

  • D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Richiamata in ordine alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e delle controdeduzioni.

  • Giurisprudenza della Cassazione (segnatamente: Sez. 7, n. 7204 del 12/01/2015; Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017; Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014)

    Sez. 7, n. 7204 del 12/01/2015; Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017; Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014

    Precedenti utilizzati per: definire la nozione di "privata dimora" (anche il camper può rientrarvi se destinato concretamente a vita privata), e chiarire i limiti della censura in cassazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria (richiesta solo se emergono lacune o illogicità manifeste nel motivare).

Massime di principio

  • Un camper può essere qualificato come "privata dimora" se la prova documentale e/o dichiarativa mostra una destinazione concreta all'espletamento di attività tipiche della vita privata, anche se non è utilizzato in quel preciso momento o non ha allacci permanenti.
  • La dichiarazione della persona offesa, compresa una eventuale rimessione della querela o dichiarazione contraddittoria, deve essere valutata in correlazione con le prove documentali: fotografie e mezzi di prova contestuali possono prevalere su dichiarazioni tardive o contraddittorie.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello non è automaticamente censurabile in cassazione: la sua necessità va dimostrata mediante l'esistenza di lacune o illogicità manifeste nella motivazione che avrebbero potuto essere evitate mediante l'assunzione delle prove.
  • In tema di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice può operare equivalenza tra esse rideterminando la pena; la valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali o di diritto.
  • La semplice assenza di servizi (es. allacci elettricità/acqua) al momento del fatto non esclude a priori la qualifica del mezzo come abitazione privata se sussistono altri elementi probatori della destinazione abitativa stabile.

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