Sentenza del 20/10/2015 n. 4543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Società fallita - Termine di decadenza biennale - Non sussiste - Termine prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: il credito IVA indicato nella dichiarazione dell’ultimo anno di attività non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di restituzione di somme indebitamente versate, ma al termine ordinario di prescrizione decennale. La cessazione dell’attività e il fallimento della società non modificano tale qualificazione del diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA di una società cessata e successivamente fallita. Il credito era stato indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di attività, nel quadro VX4. L’Amministrazione sosteneva che il rimborso fosse richiesto oltre il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Il contribuente sosteneva invece che, essendo il credito già esposto in dichiarazione, il diritto al rimborso fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine biennale di decadenza per la domanda di restituzione di somme indebitamente pagate
La norma non si applica al rimborso del credito IVA già indicato nella dichiarazione fiscale, perché tale credito non deriva da un pagamento indebito da ripetere, ma da una posizione creditoria risultante dalla dichiarazione.
Disciplina IVA della dichiarazione annuale e del quadro VX4
Indicazione del credito IVA chiesto a rimborso nel quadro VX4 della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività
L’esposizione del credito nella dichiarazione rende il diritto al rimborso già riconoscibile e assoggetta la relativa pretesa al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché al termine di decadenza biennale.
La prescrizione ordinaria decennale
In assenza di uno specifico termine di decadenza applicabile, il diritto al rimborso del credito IVA dichiarato si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è esposto nella dichiarazione annuale, soprattutto nell’ultima dichiarazione presentata a seguito della cessazione dell’attività, la richiesta di rimborso non va automaticamente qualificata come domanda di restituzione soggetta al termine biennale di decadenza.
- Il termine biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992 riguarda in linea generale la restituzione di somme indebitamente versate; non si applica, secondo questo orientamento, ai crediti IVA già risultanti dalla dichiarazione del contribuente.
- Per i crediti IVA dichiarati e non contestati, il termine di riferimento è ordinariamente quello di prescrizione decennale, salvo l’applicazione di specifiche disposizioni speciali.
- La cessazione dell’attività o il fallimento della società non fanno venir meno il credito IVA e non trasformano automaticamente il relativo rimborso in una domanda soggetta a decadenza biennale.
- È comunque essenziale conservare la dichiarazione IVA, la documentazione contabile e ogni richiesta o sollecito presentato, così da dimostrare l’esistenza del credito e interrompere, ove necessario, il decorso della prescrizione.
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