Cassazione Penale, Ordinanza n. 06030/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona in continuazione. Ha dedotto tre motivi: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per asserita illegalità della pena, sostenendo un richiamo normativo errato e censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; terzo, violazione di legge e vizio di motivazione sul complessivo trattamento sanzionatorio, incluse le statuizioni sulle attenuanti generiche. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il richiamo all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 era inconferente rispetto al reato contestato e che, comunque, non emergeva alcuna pena illegale, essendo la determinazione della pena affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancato rispetto dell'art. 581 c.p.p., poiché non sviluppava una critica argomentata alla decisione impugnata. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era ritenuta adeguata; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli decisivi o rilevanti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1500 oltre accessori.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice effettivamente applicabile al fatto di sostituzione di persona; il richiamo ad altra disposizione è stato ritenuto inconferente.
Richiamato quale riferimento alla continuazione, in relazione al titolo di reato per cui è intervenuta la condanna.
Richiamato dal ricorrente in modo errato e ritenuto non pertinente rispetto al reato contestato.
La doglianza relativa alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata aspecifica.
Richiamato per affermare l'onere di specificità del ricorso per cassazione, non assolto dal ricorrente.
Indicato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Indicato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Non sussiste pena illegale quando la censura del ricorrente si fonda su un richiamo normativo inconferente o comunque non evidenzia una violazione concreta dei limiti edittali o dei criteri legali di commisurazione.
- La deduzione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specifica e sviluppare un confronto argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare l'onere di specificità ex art. 581 c.p.p.; non è sufficiente un approccio critico meramente assertivo o la riproposizione di doglianze generiche.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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