Cassazione Civile, Ordinanza n. 05781/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento proposta da una persona che assumeva di avere subito un'ingiuria verbale da parte dell'altra. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, ma il Tribunale ha riformato la decisione, ritenendo provato l'episodio e condannando la convenuta al pagamento di euro 1.500 a titolo di danno, oltre a euro 1.000 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 4 D.Lgs. n. 7/2016 e alle spese di doppio grado. In cassazione la soccombente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull'eccezione di insussistenza della scriminante della provocazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata valutazione di prove orali che avrebbero dimostrato la provocazione; 3) nullità della sentenza per motivazione assolutamente illogica, sempre con riguardo alla provocazione; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata corretta considerazione delle prove dedotte. La difesa della ricorrente era impostata sia sulla negazione del fatto storico, sia, in via subordinata, sulla sussistenza della provocazione in ragione di pregresse molestie e intimidazioni riferite non alla persona offesa ma ad altri soggetti a lei collegati.
La decisione
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il deposito era corredato dall'attestazione di conformità all'originale telematico. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto insussistente il vizio di omessa pronuncia perché la motivazione del Tribunale implicava il rigetto dell'eccezione di provocazione; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi, poiché fondato su mere risultanze istruttorie e comunque su fatti non decisivi; ha reputato manifestamente infondata la censura sulla motivazione, osservando che il ragionamento del Tribunale era lineare; ha considerato inammissibile il quarto motivo perché generico e attinente a valutazioni di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la natura alterna degli esiti di merito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata espressa pronuncia su un'eccezione non integra vizio quando la decisione la rechi implicitamente rigettata attraverso la complessiva motivazione.
La motivazione è censurabile solo se affetta da reale illogicità o contraddizione; non vi è vizio quando il percorso argomentativo è lineare e coerente.
Non può essere dedotta in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio, se la censura mira soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La doglianza è inammissibile quando si risolve nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza indicare una vera violazione delle regole di valutazione.
art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 7/2016
La provocazione richiede che il fatto sia commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso; in difetto di immediatezza e di riferibilità alla persona offesa, la scriminante non è configurabile.
L'esito alterno dei giudizi di merito può integrare una grave ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta dalla parte risulti implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva della sentenza.
- La scriminante della provocazione, nel contesto dell'illecito depenalizzato richiamato dall'art. 4 D.Lgs. n. 7/2016, presuppone un nesso di immediatezza tra fatto ingiusto altrui e reazione in stato d'ira; condotte pregresse, non riferibili direttamente alla persona offesa e non prossime al fatto, non bastano.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su una diversa lettura delle prove o su mere risultanze istruttorie; occorre un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
- La censura di illogicità della motivazione è infondata quando la sentenza impugnata presenti una ricostruzione coerente e giuridicamente corretta dei fatti e delle ragioni della decisione.
- Le doglianze che contestano in modo generico la valutazione del materiale probatorio appartengono al merito e non sono ammissibili in cassazione.
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