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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 20754/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 20754/2024, che aveva annullato parzialmente gli atti relativi alla collocazione della dipendente nella graduatoria di fine corso e aveva riconosciuto il risarcimento del danno per la discriminazione connessa alla maternità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente, vincitrice di un concorso per medici della Polizia di Stato e ammessa al 14° corso di formazione, era stata dimessa dal corso durante lo stato di gravidanza e ammessa al primo corso successivo, il 15°, da lei concluso con un determinato punteggio. L’Amministrazione le aveva riconosciuto la decorrenza giuridica della nomina dal 20 dicembre 2019, ma l’aveva collocata nel ruolo dopo una collega del 14° corso e non secondo il punteggio conseguito, con conseguenze negative sulle successive progressioni di carriera e sull’ammissione al corso dirigenziale per la qualifica di medico capo. La dipendente aveva impugnato gli atti di inquadramento, il ruolo e gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla collocazione utile e il risarcimento delle retribuzioni o degli emolumenti non percepiti durante il periodo successivo alle dimissioni dal primo corso. Il TAR aveva ritenuto discriminatoria la collocazione e aveva ordinato il risarcimento del danno, escludendo però il diritto alle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa. In appello, le Amministrazioni hanno dedotto: l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione del telegramma di dimissioni dal primo corso; l’erroneità dell’annullamento, sostenendo che la mera retrodatazione giuridica e l’ammissione al corso successivo fossero misure sufficienti e che la dipendente non potesse essere equiparata ai frequentatori del primo corso, non avendone completato il programma; l’erroneità del riconoscimento del risarcimento, per concorso colposo della dipendente e insussistenza della colpa dell’Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo: il telegramma di dimissioni dal 14° corso si limitava a disporre l’interruzione della frequenza e non disciplinava il futuro inquadramento giuridico ed economico; gli atti lesivi erano quindi quelli successivi, che avevano regolato la decorrenza e la collocazione nel ruolo. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando l’annullamento degli atti nella parte relativa alla collocazione in graduatoria. La mera retrodatazione giuridica della nomina non era sufficiente a eliminare gli effetti pregiudizievoli sulla carriera. Alla luce degli artt. 3, 31 e 37 Cost., dell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva 2006/54/CE e dell’art. 25 del d.lgs. 198/2006, l’esclusione dal corso per maternità e l’attesa del corso successivo non potevano comportare un trattamento meno favorevole rispetto agli altri vincitori. Poiché la dipendente aveva successivamente completato un corso avente i medesimi contenuti, il rimedio adeguato consisteva nell’inserimento nella graduatoria del 14° corso con il punteggio conseguito nel 15° corso, così da neutralizzare gli effetti discriminatori sulle progressioni di carriera. È stata confermata anche l’esclusione delle retribuzioni per il periodo non lavorato, in quanto il diritto alla retribuzione presuppone lo svolgimento della prestazione. Il terzo motivo è stato invece accolto limitatamente al risarcimento: il Collegio ha ravvisato l’errore scusabile dell’Amministrazione, considerata la novità della questione, l’evoluzione della disciplina e della giurisprudenza e l’assenza, all’epoca, di un rimedio chiaramente imposto per assicurare la collocazione nella graduatoria del corso originario. È stata quindi respinta la domanda risarcitoria e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Impone la piena realizzazione della parità di trattamento tra uomini e donne; la mera retrodatazione giuridica non è sufficiente se lascia permanere pregiudizi sulla carriera.

  • art. 31 Cost.

    Tutela la maternità e impone misure idonee a evitare ricadute negative della maternità sulla posizione lavorativa.

  • art. 37 Cost.

    Rafforza la tutela della lavoratrice madre e il divieto di conseguenze lavorative sfavorevoli connesse alla maternità.

  • art. 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

    Richiede misure effettive e integrali per garantire la parità e impedire che la maternità determini pregiudizi lavorativi.

  • direttiva 2006/54/CE, artt. 1, 2, par. 2, lett. c), 14 e 15

    Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

    Il trattamento meno favorevole collegato alla gravidanza o al congedo di maternità costituisce discriminazione; la lavoratrice deve poter proseguire la carriera senza penalizzazioni e deve essere adottato un rimedio effettivo e proporzionato.

  • art. 25 d.lgs. 198/2006

    Nel testo richiamato, comprende nel divieto di discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione della gravidanza, della maternità o dell’esercizio dei relativi diritti.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Era stato utilizzato dal TAR per fissare i criteri di quantificazione del danno; il Consiglio di Stato ha escluso tuttavia il risarcimento per errore scusabile dell’Amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato dal TAR per il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi.

Massime di principio

  • Quando una lavoratrice interrompe un corso di formazione professionale per gravidanza o congedo di maternità e frequenta successivamente un corso equivalente, la mera retrodatazione giuridica della nomina e l’ammissione a un corso successivo non sono sufficienti se producono effetti negativi sulle successive progressioni di carriera.
  • Per eliminare gli effetti discriminatori derivanti dall’interruzione del corso per maternità, l’amministrazione deve adottare un rimedio effettivo e proporzionato; qualora la lavoratrice abbia completato un successivo corso equivalente, può essere necessario inserirla nella graduatoria del corso originario utilizzando il punteggio conseguito nel corso successivo.
  • Il divieto unionale di discriminazione per gravidanza o congedo di maternità impone di garantire alla lavoratrice condizioni di carriera non meno favorevoli di quelle spettanti ai colleghi, senza che l’esigenza di assicurare la formazione possa giustificare automaticamente l’esclusione dal corso o il rinvio indefinito al corso successivo.
  • Il diritto alla retribuzione ha natura sinallagmatica e, salvo diversa disciplina, presuppone l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; la retrodatazione giuridica dell’inquadramento non comporta automaticamente il riconoscimento delle retribuzioni relative a periodi non lavorati.
  • L’errore dell’amministrazione può essere ritenuto scusabile ed escludere il risarcimento del danno quando la soluzione rimediale necessaria per eliminare una discriminazione sia nuova, non immediatamente desumibile dalla disciplina e dalla giurisprudenza esistenti e la questione presenti rilevanti profili di evoluzione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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