Cassazione Civile, Ordinanza n. 19364/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce da una successione testamentaria: alla morte del de cuius si apre una controversia tra alcuni familiari sulla divisione dell'asse ereditario, sulla collazione e imputazione di donazioni fatte in vita, sulla determinazione della quota di riserva, sul rimborso di migliorie e addizioni eseguite su un immobile e su un preteso credito personale verso la madre. In primo grado il tribunale aveva determinato le quote di riserva, disposto compensazioni e liquidazioni economiche, attribuito i beni donati ai donatari e dichiarato inammissibile, per tardività, la deduzione dei donatari volta ad applicare l'art. 748 c.c. alle migliorie degli immobili donati. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il motivo di gravame relativo a tale punto, aveva corretto la liquidazione delle migliorie rapportandola alla sola quota del bene caduta in successione, aveva ribadito che i beni donati imputati non potevano essere oggetto di divisione e aveva dichiarato inammissibili gli appelli incidentali per tardività. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile il motivo d'appello relativo all'art. 748 c.c.; 2) violazione dell'art. 748 c.c. per non avere considerato che gli immobili erano stati donati allo stato grezzo e poi migliorati dai donatari; 3) vizi ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per omesso esame di documenti e per avere riconosciuto a una delle parti il rimborso di migliorie su un immobile asseritamente abusivo; 4) violazione degli artt. 334 e 343 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale della madre del de cuius, che secondo i ricorrenti era invece una tardiva impugnazione consentita dopo l'appello incidentale altrui.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la censura d'appello sulla mancata applicazione dell'art. 748 c.c. fosse specifica e che, in ogni caso, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese nella collazione ereditaria integra un'eccezione in senso lato, liberamente proponibile e rilevabile anche in appello. Per conseguenza ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito solo nella parte riferita alla stima degli immobili donati; per il resto è stato dichiarato inammissibile, perché la doglianza mirava in sostanza a contestare la valutazione del materiale istruttorio, non deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il quarto motivo è stato rigettato: pur riconoscendo in astratto la regola sulla tardiva impugnazione incidentale, la Corte ha rilevato che l'appello incidentale della controparte era stato dichiarato inammissibile e che, quindi, il motivo non conduceva all'accoglimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al primo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese relative ai beni donati nella collazione non integra domanda riconvenzionale, ma eccezione in senso lato, liberamente proponibile e rilevabile anche in appello; il patrimonio del donante non comprende quanto realizzato sul bene dal donatario.
Il primo giudice aveva ricondotto la deduzione a eccezione in senso stretto e l'aveva ritenuta tardiva; la Cassazione ha disatteso tale impostazione quanto alla deducibilità dell'art. 748 c.c.
L'appello è specifico se individua chiaramente il punto della sentenza impugnato e le ragioni della critica; se si contesta la qualificazione data dal primo giudice a una deduzione come eccezione in senso stretto, è sufficiente sostenere che si trattava invece di questione rilevabile d'ufficio.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.
Non consente di censurare in cassazione il cattivo apprezzamento delle prove non legali compiuto dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La doglianza motivazionale è infondata quando la decisione d'appello sia adeguatamente argomentata sulla base della consulenza tecnica e delle risultanze processuali.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando l'interesse sorga a seguito dell'impugnazione incidentale di altra parte; la conseguenza sfavorevole è la perdita di efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
L'appello incidentale tardivo va proposto nei termini e nei modi previsti, ma la Corte richiama il principio della sua ammissibilità in caso di interesse sopravvenuto.
Nel giudizio di cassazione è richiamato nel principio generale sull'impugnazione incidentale tardiva e sulla sua efficacia condizionata.
La Corte precisa che, pur correggendo la qualificazione della decisione d'appello, il motivo resta infondato e ciò non comporta diversa statuizione sul punto.
Richiamato in relazione alla procura speciale: dopo la riforma, la specialità può desumersi dalla collocazione topografica della procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto.
La procura per il ricorso per cassazione è speciale se, per collocazione e congiunzione materiale, risulti riferibile al giudizio di legittimità, salvo evidenza contraria.
Invocato come criterio di conservazione dell'atto: nei casi dubbi la procura va interpretata in modo da produrre effetti.
Richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., a sostegno del principio di conservazione della procura e della validità dell'atto.
Massime di principio
- Nel giudizio divisorio tra coeredi, la deduzione del donatario diretta a sottrarre alla collazione il valore delle migliorie e delle spese eseguite sul bene donato costituisce eccezione in senso lato e può essere proposta e rilevata anche in appello, non ampliando il thema decidendum della divisione.
- Ai fini della specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente una critica che indichi chiaramente il punto contestato e le ragioni della contestazione; non è necessario che l'appellante sviluppi un progetto alternativo di decisione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per rivalutare il materiale istruttorio: è censurabile solo l'utilizzo di prove non dedotte o il travisamento di prove legali.
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se l'interesse nasce dall'impugnazione incidentale di altra parte; la sua efficacia resta però condizionata all'ammissibilità dell'impugnazione principale.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione può considerarsi valida, anche se redatta su foglio separato, quando sia materialmente congiunta all'atto e non risulti in modo evidente la sua estraneità al giudizio di cassazione.
- Nel contenzioso divisorio, il giudice deve distinguere tra il valore del bene caduto in successione e il valore delle opere successivamente realizzate dal donatario, poiché queste ultime non appartengono al patrimonio del donante e non possono essere attratte nella collazione come se ne facessero parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19279/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19285/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19297/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →