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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09088/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dal ricorrente, senza difensore abilitato. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dal destinatario del provvedimento, senza l'assistenza di un difensore. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, neppure contro provvedimenti in materia cautelare o assimilata.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998

    Base normativa del provvedimento di espulsione disposto come sanzione alternativa alla detenzione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; non è ammissibile il ricorso proposto personalmente dalla parte.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale disposizione modificata dalla legge n. 103/2017 in tema di proposizione delle impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere proposto mediante difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, non essendo consentita la proposizione personale della parte.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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