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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32286/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 473, primo comma, cod. pen., per aver apposto marchi di società calcistiche su oltre 65.000 capi senza licenza (fatto accertato a Pagani il 28/03/2018). In cassazione hanno dedotto: travisamento della prova (Fontanella ha contestato che la responsabilità sarebbe stata fondata solo sulla sua presenza nei locali), nullità del capo di imputazione per mancata allegazione del verbale di campionamento/sequestro, erronea esclusione di testi a difesa, mancata verifica della condizione di punibilità prevista dal terzo comma dell'art. 473 (mancata prova della registrazione dei marchi e corrispondenza con gli originali), erronea applicazione/inesistenza dell'aggravante ex art. 474-ter cod. pen. e rifiuto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per mancata prova dell'abitualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi sono generici, confusi e reiterativi; nel caso di "doppia conforme" il travisamento della prova deve essere dedotto specificamente e non lo è stato; il rinvio agli atti (verbale di sequestro) è legittimo per la completezza dell'imputazione; la mancata ammissione dei testi non è stata dimostrata decisiva; la condizione di punibilità ex art. 473, terzo comma, non è stata validamente invocata dai ricorrenti (onere di prova a loro carico circa la non registrazione dei marchi); l'aggravante di cui all'art. 474-ter è stata correttamente esclusa dai giudici di merito; la causa di non punibilità ex art. 131-bis non è applicabile all'epoca per limiti edittali (salvo successive modifiche normative); conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen. (primo e terzo comma)

    Il reato contestato è l'apposizione di marchi altrui su beni senza licenza; la Corte ha ritenuto che, se la difesa invoca la condizione di non punibilità prevista dal terzo comma (es. mancanza di registrazione), l'onere probatorio di dimostrare tale circostanza grava sull'imputato

  • art. 474-ter cod. pen.

    La qualificazione come reato commesso con modalità organizzata/imprenditoriale è rimessa alla valutazione di merito; nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto configurabile l'attività organizzata, mentre l'aggravante è stata analizzata e motivatamente esclusa

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ricordato l'operatività temporale e i limiti edittali allora vigenti: all'epoca l'art. 131-bis escludeva la causa di non punibilità per reati con pena massima superiore a cinque anni; dopo modifiche normative il criterio è cambiato, ma la decisione si è attenuta al quadro normativo vigente al tempo della sentenza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione dei ricorsi in cassazione: i ricorrenti hanno depositato un unico atto sottoscritto da comune difensore nei limiti prescritti

  • artt. 581, 591, 606 cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)

    Richiamati per il principio che i motivi cumulativi, generici o promiscui sulla violazione di legge e sui vizi di motivazione rendono il ricorso aspecifico e quindi inammissibile

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: la Corte ha ritenuto che l'esclusione di testi proposti dalla difesa non costituisse violazione di tale norma poiché i testi miravano a provare un fatto già accertato da altre prove

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma procedurale utilizzata per il trattamento del ricorso nelle forme previste per l'emergenza normativa; la trattazione è avvenuta senza intervento delle parti

Massime di principio

  • In casi di "doppia conforme" (stessa decisione in primo e secondo grado) il vizio di travisamento della prova va dedotto con specificità: il ricorrente deve indicare quale argomento probatorio sarebbe stato travisato e il suo carattere di decisività
  • Il capo di imputazione può validamente rinviare per relationem ad atti del fascicolo (es. verbale di sequestro) purché tali atti siano intellegibili e conoscibili dall'imputato; non è sempre necessaria l'allegazione in calce del verbale
  • Per contestare la non ammissione di prove difensive occorre dimostrarne la decisività e specificarne l'utilità rispetto agli elementi già acquisiti; deduzioni generiche sono inammissibili
  • Chi invoca l'assenza di registrazione del marchio o simili condizioni di non punibilità ha l'onere di fornire la prova positiva di tale circostanza; l'assenza di prova a carico dell'imputato rende inapplicabile la causa invocata
  • Motivi di cassazione formulati in modo cumulativo, promiscuo o generico (trasversali a molteplici vizi) rischiano l'inammissibilità: è necessario un ordine logico e una separazione delle deduzioni critiche
  • La valutazione sull'esistenza di modalità organizzata o imprenditoriale della condotta è riservata al merito; per contrastarla in cassazione occorre confutare specificamente la motivazione dei giudici di merito
  • L'applicazione di istituti come l'art. 131-bis va valutata rispetto al quadro normativo vigente al momento della decisione; modifiche legislative successive non incidono retroattivamente sulla valutazione di ammissibilità del ricorso se la sentenza impugnata è anteriore

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