Cassazione Penale, Sentenza n. 32286/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 473, primo comma, cod. pen., per aver apposto marchi di società calcistiche su oltre 65.000 capi senza licenza (fatto accertato a Pagani il 28/03/2018). In cassazione hanno dedotto: travisamento della prova (Fontanella ha contestato che la responsabilità sarebbe stata fondata solo sulla sua presenza nei locali), nullità del capo di imputazione per mancata allegazione del verbale di campionamento/sequestro, erronea esclusione di testi a difesa, mancata verifica della condizione di punibilità prevista dal terzo comma dell'art. 473 (mancata prova della registrazione dei marchi e corrispondenza con gli originali), erronea applicazione/inesistenza dell'aggravante ex art. 474-ter cod. pen. e rifiuto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per mancata prova dell'abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: i motivi sono generici, confusi e reiterativi; nel caso di "doppia conforme" il travisamento della prova deve essere dedotto specificamente e non lo è stato; il rinvio agli atti (verbale di sequestro) è legittimo per la completezza dell'imputazione; la mancata ammissione dei testi non è stata dimostrata decisiva; la condizione di punibilità ex art. 473, terzo comma, non è stata validamente invocata dai ricorrenti (onere di prova a loro carico circa la non registrazione dei marchi); l'aggravante di cui all'art. 474-ter è stata correttamente esclusa dai giudici di merito; la causa di non punibilità ex art. 131-bis non è applicabile all'epoca per limiti edittali (salvo successive modifiche normative); conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen. (primo e terzo comma)
Il reato contestato è l'apposizione di marchi altrui su beni senza licenza; la Corte ha ritenuto che, se la difesa invoca la condizione di non punibilità prevista dal terzo comma (es. mancanza di registrazione), l'onere probatorio di dimostrare tale circostanza grava sull'imputato
La qualificazione come reato commesso con modalità organizzata/imprenditoriale è rimessa alla valutazione di merito; nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto configurabile l'attività organizzata, mentre l'aggravante è stata analizzata e motivatamente esclusa
La Corte ha ricordato l'operatività temporale e i limiti edittali allora vigenti: all'epoca l'art. 131-bis escludeva la causa di non punibilità per reati con pena massima superiore a cinque anni; dopo modifiche normative il criterio è cambiato, ma la decisione si è attenuta al quadro normativo vigente al tempo della sentenza impugnata
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione dei ricorsi in cassazione: i ricorrenti hanno depositato un unico atto sottoscritto da comune difensore nei limiti prescritti
artt. 581, 591, 606 cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)
Richiamati per il principio che i motivi cumulativi, generici o promiscui sulla violazione di legge e sui vizi di motivazione rendono il ricorso aspecifico e quindi inammissibile
Richiamato indirettamente: la Corte ha ritenuto che l'esclusione di testi proposti dalla difesa non costituisse violazione di tale norma poiché i testi miravano a provare un fatto già accertato da altre prove
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale utilizzata per il trattamento del ricorso nelle forme previste per l'emergenza normativa; la trattazione è avvenuta senza intervento delle parti
Massime di principio
- In casi di "doppia conforme" (stessa decisione in primo e secondo grado) il vizio di travisamento della prova va dedotto con specificità: il ricorrente deve indicare quale argomento probatorio sarebbe stato travisato e il suo carattere di decisività
- Il capo di imputazione può validamente rinviare per relationem ad atti del fascicolo (es. verbale di sequestro) purché tali atti siano intellegibili e conoscibili dall'imputato; non è sempre necessaria l'allegazione in calce del verbale
- Per contestare la non ammissione di prove difensive occorre dimostrarne la decisività e specificarne l'utilità rispetto agli elementi già acquisiti; deduzioni generiche sono inammissibili
- Chi invoca l'assenza di registrazione del marchio o simili condizioni di non punibilità ha l'onere di fornire la prova positiva di tale circostanza; l'assenza di prova a carico dell'imputato rende inapplicabile la causa invocata
- Motivi di cassazione formulati in modo cumulativo, promiscuo o generico (trasversali a molteplici vizi) rischiano l'inammissibilità: è necessario un ordine logico e una separazione delle deduzioni critiche
- La valutazione sull'esistenza di modalità organizzata o imprenditoriale della condotta è riservata al merito; per contrastarla in cassazione occorre confutare specificamente la motivazione dei giudici di merito
- L'applicazione di istituti come l'art. 131-bis va valutata rispetto al quadro normativo vigente al momento della decisione; modifiche legislative successive non incidono retroattivamente sulla valutazione di ammissibilità del ricorso se la sentenza impugnata è anteriore
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