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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38850/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato alla pena di 1.800 euro di ammenda per la violazione della disciplina sulle strutture ricettive e sulle attività soggette a prevenzione incendi. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che non fosse provata la sussistenza delle condizioni applicative della norma, ma la censura era formulata in modo generico e mirava a una nuova valutazione del fatto, soprattutto quanto al numero di camere della struttura. Il secondo motivo contestava la congruità della pena, ritenuta eccessiva. Il terzo motivo eccepiva la prescrizione del reato alla data della sentenza di appello, ma senza considerare la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile al periodo di commissione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare accertamenti di fatto già logicamente e correttamente valutati dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato la testimonianza di un frequentatore dell'hotel e accertato la presenza di circa trenta stanze, dunque la ricorrenza del presupposto normativo; ha ritenuto il secondo motivo generico, perché limitato a una apodittica critica della pena di ammenda, già giudicata congrua in appello in ragione della gravità della condotta; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché non teneva conto della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza indicato, tra cui quello in esame del 13 marzo 2019. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006

    Norma richiamata come base della contestazione; la Corte assume che, in fatto, fossero integrati i presupposti applicativi alla luce del numero di stanze della struttura ricettiva.

  • art. 4 d.P.R. n. 151 del 2001

    Norma richiamata insieme al d.lgs. n. 139/2006 per la disciplina delle attività soggette; la Corte ritiene provata la sussistenza delle condizioni applicative.

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina, con durata non superiore a un anno e sei mesi.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha introdotto il regime di sospensione della prescrizione richiamato per escludere l'intervenuta estinzione del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e non manifestamente illogica già idonea a sorreggere l'accertamento compiuto.
  • La censura di vizio di motivazione è generica quando non si confronta specificamente con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito e non indica in modo puntuale gli aspetti decisivi trascurati o travisati.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile se si limita a un'affermazione apodittica di eccessività, senza indicare specifici vizi della commisurazione o violazioni dei criteri legali di determinazione.
  • L'eccezione di prescrizione è infondata quando non considera il regime legale di sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis al fatto contestato.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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