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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06396/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre, la decisione di appello costituiva una doppia conforme rispetto a quella di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità richiesto in cassazione, perché meramente ripetitivi delle doglianze già respinte e non confrontati con la motivazione della sentenza di merito; ha inoltre richiamato il principio della doppia conforme, che consente di leggere congiuntamente le decisioni di primo e secondo grado quando adottano i medesimi criteri valutativi delle prove.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è stata ritenuta applicabile in considerazione del danno patito dalla persona offesa, che non risultava neppure parzialmente risarcita.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già disattese, senza specifica critica alla motivazione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una riproposizione pedissequa delle censure già esaminate e respinte nei gradi di merito non è sufficiente.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado con identici criteri di valutazione del compendio probatorio, si forma una doppia conforme e le due decisioni possono essere lette unitariamente ai fini del controllo di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il danno alla persona offesa sia significativo e non sia intervenuto nemmeno un ristoro, totale o parziale, del pregiudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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