Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per i reati di tentata violenza privata (riqualificato dal capo a), minaccia e danneggiamento aggravato (capo b) e oltraggio/violenze verso pubblico ufficiale: (i) censura sulla procedibilità d'ufficio del reato di tentata violenza privata sostenendo che l'aggravante 'da piu persone riunite' non era stata contestata; (ii) censura sulla configurabilità del delitto di danneggiamento per mancanza di deterioramento della porta della caserma; (iii) doglianze sull'art. 337 e sulla non applicabilità della causa di non punibilità ex art. 393-bis (atto arbitrario del pubblico ufficiale); (iv) istanza in punto di rimessione alla Corte costituzionale o di sollevazione della questione di legittimità costituzionale in relazione all'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n.103/2017) per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, alla luce delle successive leggi n.3/2019 e n.134/2021.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto corrette le determinazioni della Corte d'appello: (a) la procedibilità d'ufficio è legittima perché l'aggravante 'più persone riunite' ex art. 339 cod. pen. si desumeva dal capo di imputazione e dalla presenza contemporanea dell'imputato e del correo; (b) il danneggiamento è stato adeguatamente motivato avendo la porta subito un deterioramento apprezzabile che ne ha ridotto valore e funzionalità; (c) non sussiste la causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. perché l'atto del pubblico ufficiale (allontanamento per ristabilire l'ordine in caserma) non è arbitrario né sproporzionato; (d) la questione costituzionale proposta in tema di sospensione della prescrizione è stata rigettata: la Corte condivide il principio di diritto delle Sezioni Unite (Polichetti) secondo cui la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi, per cui non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.; pertanto confermata la condanna dell'imputato e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Norma di coordinamento tra più concause di reato; applicata per concorrente responsabilità tra imputato e correo
Riferimento al reato originario contestato (reato oggetto della vicenda), parte del capo a
Rilevato nella contestazione relativa ai fatti contro pubblico ufficiale; Corte ha ritenuto inammissibili tardivi alcuni motivi ma li ha comunque respinti sul merito
Riferito al danneggiamento aggravato contestato; Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto in relazione al deterioramento della porta
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo per la fattispecie di danno ai beni di valore pubblico/privato (collegamento con art. 635)
art. 610, cod. pen. (terzo comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n.150/2022)
«il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma»
La procedibilità a querela è deroga; resta procedibile d'ufficio se ricorre la circostanza prevista dall'art. 339 (tra le quali 'più persone riunite')
«se la violenza o la minaccia è commessa [...] da più persone riunite»
L'aggravante richiede la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza/minaccia; è sufficiente la pluralità in sé anche se tutte non sono identificate; ciò legittima la procedibilità d'ufficio
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen. (disciplina della sospensione della prescrizione)
Disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 e oggetto di controversia circa la sua applicabilità ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi in quel periodo e non abrogata retroattivamente dalle leggi successive
Ha introdotto la disciplina severa di sospensione della prescrizione (sospensione fino alla sentenza di primo grado)
Successiva modifica del regime della prescrizione che è stata interpretata in combinato con altre norme nel dibattito giurisprudenziale; non ha effetto retroattivo sull'applicazione della disciplina 2017 per i reati indicati dalle Sezioni Unite
Ulteriore intervento legislativo sul regime della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non abroghi retroattivamente la disciplina 2017 per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019
Causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale; applicazione ristretta: l'atto deve essere del tutto ingiustificato, persecutorio o sproporzionato; qui non è rinvenuta
art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»
Procedura prevista per riallineare la Sezione semplice al principio di diritto delle Sezioni Unite quando non condiviso
Cost., art. 3
Richiamato nella discussione sulla ragionevolezza e uguaglianza nell'applicazione della normativa penale e nella valutazione di eventuale contrasto costituzionale
Cost., art. 25, comma 2
Principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli; considerato nel confronto tra interpretazioni ma non ritenuto violato dalla soluzione data dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- Quando un reato è qualificato come commesso 'da più persone riunite', la procedibilità d'ufficio può sussistere anche se non tutte le persone presenti sono state pienamente identificate, purché la pluralità sia desumibile dagli atti
- Per il delitto di danneggiamento è necessario un deterioramento che comporti una modificazione apprezzabile del bene, riducendone valore o funzionalità; la Corte richiede motivazione logica su questo punto
- La causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis) è interpretata restrittivamente: l'atto del p.u. deve essere chiaramente arbitrario, ingiustificato o sproporzionato rispetto alla situazione
- Le questioni relative alla retroattività o applicabilità di regimi della prescrizione tra leggi successive devono essere risolte applicando l'interpretazione costituzionalmente conforme; se le Sezioni Unite hanno già fissato il principio, le Sezioni semplici devono uniformarsi o rimandare alle Sezioni Unite tramite art. 618 c.1-bis c.p.p.
- Richieste di rimessione alla Corte costituzionale su interpretazioni già affrontate e deliberate dalle Sezioni Unite hanno scarse probabilità di successo salvo emergano nuovi profili determinanti di incostituzionalità
- Le doglianze processuali sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili, ma la Corte può comunque esaminarle nel merito se lo ritiene; tuttavia la tardività rimane un rischio procedurale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32827/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32829/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32830/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32831/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32832/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →