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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per i reati di tentata violenza privata (riqualificato dal capo a), minaccia e danneggiamento aggravato (capo b) e oltraggio/violenze verso pubblico ufficiale: (i) censura sulla procedibilità d'ufficio del reato di tentata violenza privata sostenendo che l'aggravante 'da piu persone riunite' non era stata contestata; (ii) censura sulla configurabilità del delitto di danneggiamento per mancanza di deterioramento della porta della caserma; (iii) doglianze sull'art. 337 e sulla non applicabilità della causa di non punibilità ex art. 393-bis (atto arbitrario del pubblico ufficiale); (iv) istanza in punto di rimessione alla Corte costituzionale o di sollevazione della questione di legittimità costituzionale in relazione all'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n.103/2017) per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, alla luce delle successive leggi n.3/2019 e n.134/2021.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto corrette le determinazioni della Corte d'appello: (a) la procedibilità d'ufficio è legittima perché l'aggravante 'più persone riunite' ex art. 339 cod. pen. si desumeva dal capo di imputazione e dalla presenza contemporanea dell'imputato e del correo; (b) il danneggiamento è stato adeguatamente motivato avendo la porta subito un deterioramento apprezzabile che ne ha ridotto valore e funzionalità; (c) non sussiste la causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. perché l'atto del pubblico ufficiale (allontanamento per ristabilire l'ordine in caserma) non è arbitrario né sproporzionato; (d) la questione costituzionale proposta in tema di sospensione della prescrizione è stata rigettata: la Corte condivide il principio di diritto delle Sezioni Unite (Polichetti) secondo cui la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi, per cui non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.; pertanto confermata la condanna dell'imputato e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110, cod. pen.

    Norma di coordinamento tra più concause di reato; applicata per concorrente responsabilità tra imputato e correo

  • art. 611, cod. pen.

    Riferimento al reato originario contestato (reato oggetto della vicenda), parte del capo a

  • art. 337, cod. pen.

    Rilevato nella contestazione relativa ai fatti contro pubblico ufficiale; Corte ha ritenuto inammissibili tardivi alcuni motivi ma li ha comunque respinti sul merito

  • art. 635, comma 2, cod. pen.

    Riferito al danneggiamento aggravato contestato; Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto in relazione al deterioramento della porta

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per la fattispecie di danno ai beni di valore pubblico/privato (collegamento con art. 635)

  • art. 610, cod. pen. (terzo comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n.150/2022)

    «il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma»

    La procedibilità a querela è deroga; resta procedibile d'ufficio se ricorre la circostanza prevista dall'art. 339 (tra le quali 'più persone riunite')

  • art. 339, cod. pen.

    «se la violenza o la minaccia è commessa [...] da più persone riunite»

    L'aggravante richiede la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza/minaccia; è sufficiente la pluralità in sé anche se tutte non sono identificate; ciò legittima la procedibilità d'ufficio

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen. (disciplina della sospensione della prescrizione)

    Disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 e oggetto di controversia circa la sua applicabilità ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi in quel periodo e non abrogata retroattivamente dalle leggi successive

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto la disciplina severa di sospensione della prescrizione (sospensione fino alla sentenza di primo grado)

  • legge n. 3/2019

    Successiva modifica del regime della prescrizione che è stata interpretata in combinato con altre norme nel dibattito giurisprudenziale; non ha effetto retroattivo sull'applicazione della disciplina 2017 per i reati indicati dalle Sezioni Unite

  • legge n. 134/2021

    Ulteriore intervento legislativo sul regime della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non abroghi retroattivamente la disciplina 2017 per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019

  • art. 393-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale; applicazione ristretta: l'atto deve essere del tutto ingiustificato, persecutorio o sproporzionato; qui non è rinvenuta

  • art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»

    Procedura prevista per riallineare la Sezione semplice al principio di diritto delle Sezioni Unite quando non condiviso

  • Cost., art. 3

    Richiamato nella discussione sulla ragionevolezza e uguaglianza nell'applicazione della normativa penale e nella valutazione di eventuale contrasto costituzionale

  • Cost., art. 25, comma 2

    Principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli; considerato nel confronto tra interpretazioni ma non ritenuto violato dalla soluzione data dalle Sezioni Unite

Massime di principio

  • Quando un reato è qualificato come commesso 'da più persone riunite', la procedibilità d'ufficio può sussistere anche se non tutte le persone presenti sono state pienamente identificate, purché la pluralità sia desumibile dagli atti
  • Per il delitto di danneggiamento è necessario un deterioramento che comporti una modificazione apprezzabile del bene, riducendone valore o funzionalità; la Corte richiede motivazione logica su questo punto
  • La causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis) è interpretata restrittivamente: l'atto del p.u. deve essere chiaramente arbitrario, ingiustificato o sproporzionato rispetto alla situazione
  • Le questioni relative alla retroattività o applicabilità di regimi della prescrizione tra leggi successive devono essere risolte applicando l'interpretazione costituzionalmente conforme; se le Sezioni Unite hanno già fissato il principio, le Sezioni semplici devono uniformarsi o rimandare alle Sezioni Unite tramite art. 618 c.1-bis c.p.p.
  • Richieste di rimessione alla Corte costituzionale su interpretazioni già affrontate e deliberate dalle Sezioni Unite hanno scarse probabilità di successo salvo emergano nuovi profili determinanti di incostituzionalità
  • Le doglianze processuali sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili, ma la Corte può comunque esaminarle nel merito se lo ritiene; tuttavia la tardività rimane un rischio procedurale

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