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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27014/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e a riproporre questioni già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha applicato le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p., senza entrare nel merito della responsabilità penale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/05/2025. La doglianza riguardava l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., contestando in particolare la ritenuta non configurabilità della scriminante putativa e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che tali censure miravano, in realtà, a una rivalutazione o a una diversa lettura delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e che i medesimi profili erano già stati esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazione corretta.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità oggetto di ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, confermando implicitamente che il motivo non introduceva censure scrutinabili in cassazione se risolte in una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, richiedano una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove.
  • È inammissibile il motivo che riproponga questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • La deduzione della scriminante putativa o del diniego della particolare tenuità del fatto non può essere scrutinata in sede di legittimità quando, in concreto, si risolva in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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