Cassazione Penale, Sentenza n. 41461/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la causa di non punibilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 15 agosto 2020 nei confronti di due carabinieri in servizio. Il ricorso denunciava la violazione della normativa sull'art. 131-bis alla luce delle modifiche legislative intervenute (legge 8/2019 e successiva riforma con d.lgs. n.150/2022), rilevando che la normativa vigente al tempo del fatto o la successiva versione più favorevole dovevano essere interpretate correttamente e che l'assoluzione per 131-bis non era consentita nella fattispecie
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale non avrebbe potuto assolvere ai sensi dell'art. 131-bis perché il fatto era stato commesso nei confronti di due carabinieri nell'esercizio delle funzioni. Pur osservando che la versione della norma introdotta con il d.lgs. n.150/2022 è più favorevole rispetto alla versione del 2019, la Corte ha comunque ritenuto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e ha annullato la sentenza impugnata. Gli atti sono stati rinviati per il giudizio di secondo grado (Corte d'Appello di Catanzaro)
Norme richiamate
La norma disciplina la causa di non punibilità per alcune ipotesi di reati minori; le modifiche legislative tra 2019 e 2022 hanno inciso sul campo di esclusione della causa quando il fatto sia commesso nei confronti di "pubblico ufficiale" o, più restrittivamente, di ufficiale/ agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato erroneamente l'art. 131-bis nella fattispecie.
d.lgs. n.150 del 2022 (riforma Cartabia)
Ha ristretto la previsione che esclude l'operatività della causa di non punibilità ai soli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, risultando più favorevole rispetto alla precedente formulazione e pertanto rilevante ai fini di eventuale applicazione favorevole all'imputato
Versione intervenuta prima della riforma del 2022 che ampliava l'esclusione della causa di non punibilità quando il reato fosse commesso nei confronti di un "pubblico ufficiale"; tale formulazione è stata considerata diversa dalla successiva e rilevante per l'interpretazione del caso
Regola il ricorso "immediato" (ricorso per cassazione) e disciplina la possibilità, in determinate ipotesi, di proporre appello o ricorso per saltum e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per il giudizio di merito
Sezioni Unite, n. 21716 del 23/02/2023
Giurisprudenza richiamata per indicare che il Procuratore generale poteva proporre appello e che la legittimazione ad appellare spetta anche al Procuratore generale presso la Corte d'Appello; ciò influenza la scelta del rimedio processuale (appello vs ricorso per saltum)
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. va interpretata alla luce della versione normativa più favorevole all'imputato (principio del "favor rei"): se una riforma successiva restringe l'ambito di esclusione, essa può essere rilevante per il giudizio sulla non punibilità.
- Quando il fatto è commesso nei confronti di pubblici ufficiali, in particolare ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in servizio, l'applicabilità dell'art. 131-bis può essere esclusa a seconda della formulazione normativa vigente al momento del fatto o di successive modifiche più favorevoli; va dunque verificata la versione normativa applicabile.
- Se un giudice di merito assolve basandosi su una causa di non punibilità erroneamente ritenuta applicabile, il pubblico ministero può ottenere l'annullamento in Cassazione e la rinnovazione del giudizio in sede d'appello.
- La scelta del rimedio processuale da parte del pubblico ministero (appello ordinario vs ricorso per cassazione immediato/"per saltum") ha conseguenze sulla Corte competente per il riesame; occorre valutare anche la giurisprudenza consolidata sulla legittimazione ad impugnare.
- Questioni non dedotte nel ricorso per cassazione o non rilevabili d'ufficio non possono essere esaminate dalla Corte, per cui le parti devono attentamente formulare i motivi di impugnazione nelle sedi opportune.
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