Cassazione Civile, Ordinanza n. 26809/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La concessionaria della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato la cartella esattoriale contestata dal contribuente. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c. e degli artt. 14 e 23, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente respinto la richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore. Il ricorso insisteva sull’assunto che, in presenza di contestazioni concernenti il merito della pretesa tributaria o gli atti presupposti, l’agente della riscossione potesse/doveresse coinvolgere l’ente creditore, così da non subire le conseguenze della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie contro cartelle esattoriali o altri atti della riscossione, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario quando contesti la mancata notificazione o l’invalidità degli atti presupposti, senza litisconsorzio necessario tra i due. Ha inoltre ribadito che la chiamata in causa dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 è una facoltà dell’agente della riscossione, configurabile come litis denuntiatio, e non richiede autorizzazione del giudice. Poiché la mancata ammissione della chiamata non incideva sulla decisione, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del ricorso per cassazione.
la chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione è qualificata come facoltà, non come onere processuale imposto dal giudice; è una litis denuntiatio.
sono evocati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di integrazione del contraddittorio/chiamata del terzo, ma la Corte li ritiene non decisivi nel caso di specie.
artt. 14 e 23 d.lgs. n. 546/1992
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di coinvolgere l’ente impositore; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
consente all’agente della riscossione di rendere edotto l’ente creditore della lite per permetterne l’eventuale intervento volontario, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali o atti della riscossione, il contribuente che deduca la mancata notificazione o l’invalidità degli atti presupposti può convenire indifferentemente l’ente impositore o l’agente della riscossione, senza che tra essi sussista litisconsorzio necessario.
- La chiamata in causa dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 costituisce una facoltà dell’agente della riscossione finalizzata a informare il creditore della lite e a consentirgli un eventuale intervento volontario; non richiede autorizzazione del giudice.
- Il diniego della chiamata in causa dell’ente impositore non determina, di per sé, vizio della decisione quando la controversia sia comunque definibile nei confronti del solo soggetto evocato in giudizio.
- Nei giudizi contro gli atti della riscossione, la distinzione tra censure sulla notifica/validità degli atti e censure sul merito della pretesa mantiene rilievo ai soli fini della facoltà dell’agente di denunciare la lite all’ente creditore, non ai fini del litisconsorzio necessario.
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