Cassazione Civile, Ordinanza n. 23103/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La procedura concorsuale di una cooperativa agiva in revocatoria fallimentare nei confronti della banca presso cui la cooperativa intratteneva un conto corrente non affidato. La domanda riguardava una rimessa di euro 189.629,04, ritenuta revocabile perché, secondo la prospettazione attorea, il conto sarebbe risultato scoperto, sia pure per un solo giorno, in relazione alla differenza tra somme versate e importi prelevati mediante assegni circolari emessi da altro istituto. I fatti di causa indicavano che il 24 febbraio 2004 erano stati versati sul conto assegni circolari per euro 286.006,34, accreditati con valuta 26 febbraio, e che il 25 febbraio 2004 erano stati versati contanti per euro 29.929,55, con contestuale emissione di assegni circolari per euro 274.813,69. La cooperativa fu posta in liquidazione coatta amministrativa e dichiarata insolvente circa venti giorni dopo. In cassazione la procedura deduceva: violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall., degli artt. 34 e 82 r.d. n. 1736/1933, dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.; omesso esame del fatto decisivo della sola accredito con valuta al 26 febbraio; erroneità della tesi secondo cui la presentazione degli assegni circolari in stanza di compensazione comporterebbe immediata disponibilità della somma; conseguente erronea esclusione della scopertura al 25 febbraio; inoltre contestava la valutazione sulle partite bilanciate e lamentava l'omessa verifica della scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto che, nel regime anteriore alla riforma del 2005, la revocabilità delle rimesse in conto corrente vada valutata in base alla concreta disponibilità della somma da parte del correntista al momento della rimessa. Ha richiamato la presunzione, iuris tantum, di coincidenza tra data di valuta e disponibilità effettiva per gli assegni circolari emessi da banca diversa da quella del conto, ma ha precisato che tale presunzione può essere superata dalla prova della disponibilità giuridica anticipata. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato, con valutazione di merito non adeguatamente censurata, che il timbro di avvenuta compensazione e la condotta della banca dimostravano l'effettivo pagamento e la disponibilità della somma già il 25 febbraio 2004, data in cui la banca stessa aveva emesso assegni circolari per l'importo richiesto dalla cooperativa. Di conseguenza, i motivi sul diverso rilievo della data di valuta, sulle partite bilanciate e sulla scientia decoctionis sono stati dichiarati assorbiti. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
per la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, nel regime previgente, rileva la disponibilità effettiva della somma al momento della rimessa
artt. 34 e 82 r.d. n. 1736/1933
richiamati in relazione alla disciplina degli assegni circolari e alla loro negoziazione in stanza di compensazione
invocato dalla ricorrente in tema di data certa del timbro, ma la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire l'accertamento di fatto della disponibilità della somma
richiamato dalla ricorrente sul tema della valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una diversa lettura del merito
citato come riforma rispetto al regime applicabile alla vicenda, che era anteriore
Cass. n. 4762/2007
richiamata per il principio secondo cui, nelle rimesse in conto corrente, rileva la concreta disponibilità sul conto e non solo la data di valuta o l'estratto conto
Cass. n. 26171/2006
richiamata per la presunzione di disponibilità effettiva della somma alla data di valuta per gli assegni circolari di banca diversa
Cass., sez. un., n. 26617/2007
richiamata per affermare che ciò che conta è la concreta disponibilità giuridica della somma portata dal titolo
Cass. n. 27449/2022
citata in senso coerente con il principio sulla disponibilità dell'assegno circolare attraverso la negoziazione in stanza di compensazione
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente, per il periodo anteriore alla riforma del 2005, il presupposto decisivo è la concreta disponibilità della somma da parte del correntista al momento della rimessa, non la sola rappresentazione contabile o la data di valuta in sé considerata.
- Per gli assegni circolari emessi da un istituto diverso da quello presso cui è acceso il conto, la data di valuta è indice normalmente presuntivo della disponibilità effettiva della somma, ma la presunzione è relativa e può essere superata dalla prova di una disponibilità giuridica anticipata.
- Il vizio di violazione di legge o di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già accertato in fatto, con motivazione coerente, la data effettiva di disponibilità della somma.
- La censura sulla mancanza di data certa di un timbro o di un'annotazione non è decisiva se non incide sull'elemento fattuale principale valorizzato dal giudice di merito, cioè la condotta complessiva della banca e la documentazione della compensazione.
- Se il motivo principale relativo alla disponibilità della provvista è inammissibile o infondato, risultano assorbite le ulteriori censure su partite bilanciate e scientia decoctionis.
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