Cassazione Penale, Ordinanza n. 22315/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Trani, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa per fatti commessi in agro di Ruvo di Puglia e Terlizzi nei giorni 23 e 26 gennaio 2016. Il ricorso articolava due motivi: il primo denunciava carenza di motivazione della sentenza di appello; il secondo censurava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute, sostenendo che non fossero state adeguatamente valorizzate nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché formulato in modo generico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva confermato il giudizio di colpevolezza. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché genericamente formulato e non idoneo a criticare la motivazione con cui la Corte territoriale aveva già mitigato in misura non trascurabile la pena, esplicitando criteri razionali di rideterminazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come base della riqualificazione del fatto in ambito di stupefacenti di lieve entità, operata dalla Corte di appello
la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono manifestamente infondate e possono condurre all'inammissibilità.
- La doglianza sulla motivazione è inidonea quando non indica puntualmente quali passaggi argomentativi siano illogici o carenti e non espone dati di fatto e ragioni di diritto coerenti con la censura.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con i criteri effettivamente utilizzati dal giudice di merito; non è sufficiente lamentare in astratto la mancata prevalenza delle attenuanti se la sentenza ha già operato una mitigazione della pena con motivazione razionale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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