Sentenza del 05/11/2018 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria trasmessa il 25 maggio 2015, sostenendo che l'immobile era stato conferito in fondo patrimoniale il 10 aprile 2006 e che i debiti posti a fondamento dell'ipoteca derivavano da illeciti penali commessi nella sua qualità di amministratore di società. Tali debiti, secondo il ricorrente, erano estranei ai bisogni della famiglia e non potevano quindi essere fatti valere sull'immobile costituito in fondo patrimoniale. In appello è stata inoltre contestata la decisione dei primi giudici che avevano escluso la giurisdizione tributaria per la presenza di debiti INPS.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha affermato che le controversie relative all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione tributaria per gli atti impugnati dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006, indipendentemente dalla natura del credito garantito. Nel merito, ha ritenuto che i debiti derivassero da operazioni illecite compiute dal contribuente come amministratore di società e non fossero collegati ai bisogni della famiglia, alla quale il contribuente risultava estraneo anche sotto il profilo della residenza. Ha quindi ordinato la cancellazione dell'ipoteca e condannato Equitalia Nord S.p.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
L'iscrizione dell'ipoteca è stata inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Le controversie contro l'iscrizione ipotecaria, se promosse dopo l'entrata in vigore della norma, appartengono alla giurisdizione tributaria anche quando il credito garantito non ha natura tributaria, come nel caso di crediti INPS.
Articoli 167 e seguenti del codice civile sul fondo patrimoniale
I beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere aggrediti per debiti contratti nell'interesse della famiglia, mentre non sono normalmente aggredibili per obbligazioni estranee ai bisogni familiari, purché tale estraneità sia provata.
Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza n. 3738 del 24 febbraio 2015
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.
La natura tributaria, professionale o imprenditoriale del debito non è decisiva. Occorre verificare concretamente se l'obbligazione sia stata contratta per soddisfare i bisogni della famiglia o per potenziare la capacità lavorativa del coniuge, e non per finalità speculative, voluttuarie o illecite.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7034 del 24 marzo 2009
Ha riconosciuto la giurisdizione tributaria sulle controversie relative all'iscrizione ipotecaria per gli atti impugnati dopo l'ampliamento legislativo degli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.
Cassazione, sentenza n. 13190 dell'11 giugno 2014
Conferma che l'iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario nei limiti temporali stabiliti dalla normativa introdotta nel 2006.
Massime di principio
- L'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria effettuata dopo il 2006 deve essere proposta davanti al giudice tributario, anche se il credito garantito è di natura non tributaria, come un credito INPS.
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni conferiti: è necessario dimostrare che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia.
- Per stabilire se un debito può colpire i beni del fondo patrimoniale conta il collegamento concreto tra l'obbligazione e l'interesse familiare, non la semplice natura fiscale, professionale o imprenditoriale del debito.
- I debiti derivanti da condotte illecite o da attività svolte nell'interesse esclusivo del debitore, soprattutto quando i familiari ne sono estranei, possono essere considerati estranei ai bisogni della famiglia.
- La prova dell'estraneità può essere ricavata dalla natura dell'attività che ha generato il debito, dalle contestazioni penali, dalla destinazione personale dell'attività e dalla separazione tra la posizione del debitore e quella dei familiari.
- L'esito dipende comunque dall'accertamento concreto dei fatti: la sola presenza di un fondo patrimoniale o la sola origine imprenditoriale del debito non è, da sola, decisiva.
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