Sentenza del 05/11/2018 n. 2564 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - commissioni tributarie - competenza territoriale - inderogabile - è tale - ipotesi di connessione soggettiva od oggettiva con altri provvedimenti - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente a decidere sull'impugnazione di un atto impositivo notificato direttamente dalla Direzione regionale dell'Agenzia. Il principio affermato è che la competenza spetta alla Commissione del territorio in cui ha sede l'ufficio che ha formato l'atto. Tale competenza è inderogabile e non può essere modificata invocando la connessione soggettiva od oggettiva con altri ricorsi pendenti davanti a una diversa Commissione, anche se tali ricorsi riguardano atti emessi da uffici locali della stessa Agenzia.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale competente è quella del capoluogo di Regione, in quanto sede della Direzione regionale che ha formato l'atto impositivo. La competenza territoriale non può essere spostata presso un'altra Commissione per ragioni di connessione con procedimenti già pendenti. Il testo non indica espressamente il dispositivo concreto, né specifica quale parte abbia formalmente proposto il ricorso o quale sia stata la decisione processuale finale.
Norme richiamate
Regole sulla competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali
La competenza spetta alla Commissione tributaria provinciale nel cui territorio ha sede l'Ufficio che ha formato l'atto.
La competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio che ha emesso o formato l'atto impositivo, non in base alla sede del contribuente né alla sede di altri uffici coinvolti.
Principio di inderogabilità della competenza territoriale tributaria
Tale competenza territoriale è da intendersi come inderogabile.
Le parti non possono modificare la competenza territoriale mediante accordi, riunione o connessione con altri ricorsi.
Regole sulla connessione soggettiva od oggettiva
Non può essere alterata neppure da ipotesi di connessione soggettiva od oggettiva con altri ricorsi.
La connessione tra controversie non prevale sulla competenza territoriale inderogabile; ciascun atto deve essere impugnato davanti alla Commissione competente secondo la sede dell'ufficio che lo ha formato.
Massime di principio
- Per individuare il giudice tributario territorialmente competente occorre verificare quale ufficio abbia effettivamente formato l'atto impugnato.
- Quando l'atto è emesso direttamente da una Direzione regionale, è competente la Commissione tributaria provinciale del capoluogo di Regione in cui tale Direzione ha sede.
- La competenza territoriale è inderogabile: non può essere spostata per comodità delle parti o per collegamento con altre cause.
- La connessione tra ricorsi può non essere sufficiente a riunire le controversie davanti alla stessa Commissione, se ciò comporta la violazione della competenza territoriale prevista per l'atto specificamente impugnato.
- In una situazione analoga è necessario distinguere la sede del contribuente dalla sede dell'ufficio autore dell'atto e individuare quest'ultima sulla base dell'atto notificato e degli elementi formali che ne attestano l'emissione.
Testo integrale
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