Sentenza del 05/11/2018 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Requisiti di ruralità di unità immobiliare ai fini catastali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la necessità di una perfetta coincidenza soggettiva tra proprietario del fabbricato, utilizzatore dell'abitazione e coltivatore del terreno. La ruralità catastale può essere riconosciuta quando risultano integrati gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, anche se i diversi ruoli fanno capo a persone differenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il possesso dei requisiti di ruralità di un'abitazione situata su un terreno agricolo. In particolare, si discuteva se fosse necessaria l'identità soggettiva tra il proprietario dell'immobile, l'utilizzatore dell'abitazione e il soggetto che coltiva il terreno. La sentenza ha ritenuto sufficiente che il conduttore del fondo possieda la qualifica di coltivatore diretto, che l'immobile sia utilizzato come abitazione da una persona assoggettata al trattamento pensionistico previsto per gli agricoltori e che il fondo presenti le caratteristiche richieste dall'art. 9, comma 3, lettera c), del D.L. n. 557/1993.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3, lettera c), D.L. n. 557/1993
La norma individua i requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità degli immobili abitativi. Nel caso esaminato, è stata interpretata nel senso che non richiede l'identità tra proprietario, utilizzatore dell'abitazione e coltivatore del fondo, purché siano rispettate le condizioni sostanziali previste.
Massime di principio
- Per qualificare come rurale un'abitazione ai fini catastali non è necessariamente richiesta l'identità tra proprietario dell'immobile, residente o utilizzatore e coltivatore del terreno.
- Occorre verificare separatamente i requisiti soggettivi dell'utilizzatore o conduttore e i requisiti oggettivi del fondo e dell'immobile.
- La qualifica di coltivatore diretto del conduttore del fondo può essere rilevante anche quando il proprietario dell'abitazione è un soggetto diverso.
- L'utilizzo dell'immobile da parte di una persona titolare di un trattamento pensionistico agricolo può concorrere al riconoscimento della ruralità, se ricorrono anche gli altri requisiti normativi.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta destinazione agricola e abitativa dell'immobile e sulla documentazione comprovante i requisiti previsti dalla legge, non sulla mera coincidenza anagrafica tra i soggetti coinvolti.
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