Sentenza del 05/11/2018 n. 1240 - Comm. Trib. Prov. Genova
Contributo unificato - silenzio diniego - istanza di rimborso cumulativa per più annualità - autonomia di ciascuna domanda - calcolo separato per ciascun anno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che le pretese di rimborso riferite a diverse annualità conservano autonomia giuridica, anche quando siano state presentate con un'unica istanza o in un unico ricorso. Di conseguenza, il contributo unificato deve essere calcolato autonomamente e singolarmente per ogni annualità, senza cumulare le domande come se costituissero un'unica pretesa. Il silenzio dell'amministrazione non elimina tale autonomia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso avente ad oggetto più annualità. Poiché la domanda era composita per struttura, funzione, genesi, cronologia e importo, il contribuente sosteneva, o comunque si è dovuto valutare, se il contributo unificato potesse essere determinato unitariamente oppure dovesse essere calcolato separatamente per ciascuna annualità. Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di rimborso è stato interpretato come silenzio-diniego.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore e all'autonomia delle singole domande proposte. Quando una domanda cumulativa comprende pretese riferite a più annualità, ciascuna annualità costituisce una distinta controversia ai fini del calcolo.
Disciplina del silenzio-diniego sulle istanze di rimborso tributario
Il mancato riscontro dell'amministrazione a una domanda di rimborso può costituire silenzio-diniego impugnabile, ma non trasforma le diverse pretese annuali in un'unica domanda sostanziale.
Massime di principio
- La presentazione di un'unica istanza o di un unico ricorso non determina automaticamente l'unicità della controversia: occorre verificare se le pretese siano autonome per periodo d'imposta, fatti costitutivi, importi e calcolo.
- Quando sono richiesti rimborsi relativi a più annualità, il contributo unificato deve normalmente essere calcolato separatamente per ciascun anno, soprattutto se ogni annualità richiede una distinta verifica dei presupposti.
- Il carattere cumulativo della domanda è solo formale se le singole pretese hanno genesi, cronologia, importi o basi giuridiche differenti.
- Il silenzio dell'amministrazione può essere impugnato come diniego, ma non incide sull'autonomia delle singole domande né consente di versare un unico contributo unificato quando le annualità sono sostanzialmente distinte.
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