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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29302/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso formale/continuazione, deducendo: 1) vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 625 c.p., per illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che non fosse stata provata la manomissione dell'impianto; 2) vizio di motivazione per apparenza e illogicità quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. e alla conseguente ritenuta procedibilità d'ufficio, lamentando anche l'assenza di querela. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi riproduttivi di censure già esaminate e comunque privi di specificità, osservando che la titolarità dell'utenza e del rapporto con il gestore dell'energia consentivano di attribuire la condotta all'imputata; che, per il furto di energia elettrica, non è necessario provare l'autore materiale della manomissione, essendo sufficiente l'indebita fruizione del servizio al momento del controllo; e che la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato sia sul dolo, desunto dall'indebito profitto conseguito, sia sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p., che comporta la procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità. Ha ritenuto corrette e non illogiche le argomentazioni dei giudici di merito sulla riferibilità della condotta all'imputata, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla ricorrenza dell'aggravante del furto di cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base della contestazione, senza specifica elaborazione interpretativa nella decisione

  • art. 624 c.p.

    nel furto di energia elettrica è sufficiente l'indebita fruizione dell'energia al momento del controllo; in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 il reato è procedibile d'ufficio

  • art. 625 c.p.

    n. 2 e n. 7; comma 1, n. 7

    l'aggravante di cui al n. 7 è ritenuta sussistente quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio o pubblica utilità; la sua ricorrenza determina la procedibilità d'ufficio

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 2 d.lgs. n. 150/2022

    richiamato per la modifica dell'art. 624, comma 3 c.p. in tema di procedibilità d'ufficio

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica la responsabilità può essere affermata anche senza prova certa dell'autore materiale della manomissione, purché risulti l'indebita utilizzazione dell'energia e vi siano elementi oggettivi che colleghino la condotta all'imputato.
  • La doglianza di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già valutate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • L'aggravante del furto di cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità rende il reato procedibile d'ufficio; la contestazione della mancanza di querela è quindi infondata se l'aggravante è stata ritualmente ritenuta.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del fatto, ma solo la verifica dell'esistenza di vizi logici o giuridici effettivamente emergenti dalla sentenza impugnata.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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