Cassazione Penale, Ordinanza n. 06657/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere violato, mentre era sottoposto a sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in forza di un decreto di prevenzione, una prescrizione accessoria del provvedimento, poiché il 2 gennaio 2018 era stato sorpreso in possesso di due telefoni cellulari. Con l'unico motivo di ricorso ha sostenuto che il mero possesso del telefono cellulare fosse di per sé inidoneo a compromettere le esigenze di tutela sociale e a eludere i controlli cui la misura di prevenzione è preordinata, deducendo dunque l'insussistenza del fatto tipico o comunque la non rilevanza penale della condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui, in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie previste dall'art. 8 d.lgs. n. 159/2011 integrano il precetto dei reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, dello stesso decreto, sicché anche la loro violazione è penalmente rilevante. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale servono ad adattare le esigenze di difesa sociale al caso concreto e hanno efficacia integrativa del precetto penale.
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni accessorie della misura di prevenzione integra i reati previsti da tali commi.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nelle misure di prevenzione personali, le prescrizioni accessorie contenute nel provvedimento non hanno mera funzione organizzativa, ma integrano il contenuto del precetto penalmente rilevante: la loro violazione può dunque costituire reato.
- Quando una condotta è espressamente vietata da una prescrizione accessoria della sorveglianza speciale, non è decisivo sostenere in astratto che tale condotta non ostacoli sempre e comunque la finalità di controllo: rileva la violazione della prescrizione, quale fonte normativa del precetto nel caso concreto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una lettura difensiva già smentita da un consolidato orientamento di legittimità, senza introdurre argomenti idonei a superarlo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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