Cassazione Penale, Ordinanza n. 29161/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado relativa a un furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 133, comma 2, n. 3, c.p., sostenendo che il giudice di appello avesse motivato in modo insufficiente sul calcolo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la reintroduzione del concordato in appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi motivazionali della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il motivo investiva soltanto la motivazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla natura devolutiva dell'adesione ai motivi residui e delle questioni sulla validità del concordato stesso.
È richiamato come base dell'inammissibilità del ricorso che si limiti a contestare profili non deducibili contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficiente motivazione sulla determinazione della pena, ma la censura è ritenuta non ammissibile nei limiti del concordato in appello, salvo illegalità della sanzione.
Non vi è obbligo del giudice d'appello, nella decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., di motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai relativi motivi.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
È menzionato quale norma di reintroduzione del concordato in appello.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato in relazione all'introduzione della disciplina dell'inammissibilità del ricorso nei casi non consentiti.
Circostanza aggravante contestata nel reato presupposto deciso nei precedenti gradi.
Norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della condanna di merito.
Aggravante specifica del furto contestato nel giudizio di merito.
La Corte lo utilizza per affermare l'inammissibilità del ricorso che non investa profili consentiti contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che attengano alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta e decisione.
- Non sono deducibili in cassazione, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, i motivi rinunciati in appello, né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione emerga nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- I vizi motivazionali concernenti la dosimetria della pena non sono di per sé deducibili contro la sentenza concordata in appello; sono invece rilevanti solo se la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque difforme da quella prevista dalla legge.
- La rinuncia ai motivi di appello circoscrive l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado e, conseguentemente, delimita anche il perimetro del sindacato di legittimità sulla decisione resa ex art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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