Cassazione Penale, Sentenza n. 27074/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sequestro di un orologio Rolex e di denaro rinvenuti durante perquisizione del 17/12/2021; convalida del sequestro da parte del P.M.; successivo dissequestro della somma ma mantenimento del vincolo sul Rolex; dopo la chiusura delle indagini e decreto di citazione a giudizio, la difesa chiese il dissequestro corredando istanza con certificato di garanzia. Il GIP, con ordinanza del 16/11/2022, rigettò la richiesta ritenendo non contestata la contraffazione ma la provenienza illecita del bene e, in assenza di indicazioni sulla provenienza e di documentazione, confermò il sequestro. La difesa ha impugnato per cassazione per violazione di norme (artt. 253, 262 c.p.p. e 648 c.p.) e per carenza di motivazione in ordine alla persistenza di esigenze probatorie che giustificassero il mantenimento del sequestro dopo la chiusura delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'assenza di motivazione circa le concrete esigenze probatorie che giustificassero il permanere del vincolo probatorio sull'orologio, soprattutto dopo la chiusura delle indagini e l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Pur condividendo che il certificato di garanzia esclude la contraffazione ma non esclude automaticamente la provenienza illecita, la Corte ha sottolineato che il GIP ha omesso di argomentare le ragioni concrete e i tempi per cui il sequestro risultava ancora necessario. Per tale carenza motivazionale (violazione dell'art. 125 c.p.p.) la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alle disposizioni sul sequestro probatorio; utilizzata come riferimento al regime del sequestro e della sua conservazione in vista delle indagini.
Richiamata dalla difesa nella censura; norma attinente all'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero di rigetto della restituzione delle cose sequestrate.
Norma penale relativa al reato di ricettazione; la qualificazione del fatto (fumus del reato) è centrale per valutare la legittimità del sequestro.
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
Previene la possibilità di opposizione al decreto di rigetto della richiesta di restituzione; la giurisprudenza specifica i limiti della decisione del GIP in tale sede (non sindacare pienamente il fumus criminale).
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto violata tale norma per l'omessa indicazione delle concrete esigenze probatorie che giustificassero la continuazione del sequestro.
Sez.5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv.278994
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il GIP, in sede di opposizione al rigetto del dissequestro, non può sindacare la legittimità del provvedimento genealogico sul fumus in modo esaustivo, potendo decidere solo sulla necessità/opportunità del mantenimento del vincolo.
Sez.6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv.280175
Giurisprudenza richiamata che stabilisce che il sequestro probatorio non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'accertamento e che la mera affermazione di "indagini in corso" non è sufficiente senza motivazione sulle concrete esigenze probatorie.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve essere mantenuto solo se vi sono concrete esigenze probatorie adeguatamente motivate; non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'accertamento.
- In sede di opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione, il GIP non può sindacare completamente la fondatezza del "fumus" del reato (competenza del tribunale del riesame), ma deve valutare e motivare la necessità o opportunità del mantenimento del vincolo.
- La produzione di un certificato di garanzia o di documentazione che escluda la contraffazione non esonera automaticamente dall'onere di dimostrare la provenienza lecita del bene; tuttavia, la presenza di tale documentazione incide sul grado di attenzione che deve avere il giudice nel motivare il mantenimento del sequestro.
- La motivazione del provvedimento deve specificare le ragioni concrete e i tempi entro i quali si ritiene necessario il sequestro; frasi generiche come "indagini in corso" sono insufficienti.
- Dopo la chiusura delle indagini e l'emissione del decreto di citazione a giudizio, il mantenimento di misure restrittive del diritto di proprietà richiede una giustificazione particolarmente stringente e circostanziata.
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