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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32664/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Roma, poi riformata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. Quest'ultima ha accolto il reclamo della società ritenendo ammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., nonostante il bilancio più recente fosse stato approvato prima del deposito del ricorso ma inviato per la pubblicazione solo dopo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2448 e 2435 c.c. e dell'art. 161, comma 6, l. fall., sostenendo che la legge richiede, ai fini del concordato "in bianco", bilanci per i quali siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari al corretto procedimento di formazione. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in due motivi: il primo sulla competenza territoriale, denunciando violazione dell'art. 9 l. fall. e degli artt. 28 e 39 c.p.c. per avere la Corte escluso l'incompetenza del Tribunale di Roma; il secondo sulla violazione del diritto di difesa, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di concordato prima della scadenza del termine concesso per le allegazioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, relativo alla competenza, e lo ha accolto. Ha ritenuto che la presentazione della domanda di concordato preventivo davanti al tribunale già investito dell'istruttoria prefallimentare costituisca una condotta processualmente necessitata e non equivalga ad acquiescenza alla competenza territoriale contestata. Ha inoltre ribadito che la competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, da individuarsi nel centro delle decisioni strategiche, di regola coincidente con la sede legale salvo prova univoca contraria. In base agli elementi documentali allegati è stato ritenuto che la sede principale fosse a Capena, sicché la competenza apparteneva al Tribunale di Tivoli. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, nonché il ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata con indicazione del Tribunale di Tivoli quale giudice di primo grado competente, davanti al quale la causa deve essere riassunta nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    La questione del concordato preventivo con riserva va letta in coordinamento con la documentazione di bilancio richiesta a corredo della domanda; nel caso concreto la Corte di merito è stata poi superata per ragioni di competenza, sicché sul punto il ricorso principale è rimasto assorbito.

  • art. 9 l. fall.

    La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento va individuata nel luogo della sede principale dell'impresa; la proposizione della domanda di concordato davanti al tribunale investito dell'istanza di fallimento non comporta acquiescenza alla violazione della norma sulla competenza.

  • artt. 28 e 39 c.p.c.

    Richiamati dalla parte per sostenere l'eccezione di incompetenza territoriale e il corretto radicamento della competenza davanti al giudice del luogo della sede effettiva.

  • art. 2448 c.c.

    Invocato nel ricorso principale in relazione alla disciplina del bilancio e ai relativi adempimenti formali necessari per il concordato con riserva.

  • art. 2435 c.c.

    Invocato nel ricorso principale per sostenere che rilevino solo i bilanci completati con tutti gli adempimenti prescritti per il corretto procedimento di formazione e deposito.

  • art. 382 c.p.c.

    A seguito della cassazione, la Corte indica il giudice competente in primo grado davanti al quale la causa deve essere riassunta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso incidentale non condizionato che investe questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale quando, secondo l'ordine logico e giuridico, la relativa decisione precede quella sul merito.
  • Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede principale dell'impresa coincide con il luogo in cui si assumono le decisioni strategiche dell'attività, normalmente identificato con la sede legale, salvo prova univoca contraria.
  • La proposizione della domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale già investito dell'istanza di fallimento costituisce una scelta processuale necessitata di coordinamento tra procedura concorsuale e istruttoria prefallimentare e non integra acquiescenza alla contestazione di competenza territoriale.
  • Quando la sede principale dell'impresa risulti provata tramite elementi documentali coerenti e non smentiti, il giudice non può fondare la competenza su mere presunzioni contrarie prive di riscontro.
  • L'accoglimento della censura sulla competenza assorbe le ulteriori questioni devolute, tanto nel ricorso incidentale quanto in quello principale, e comporta la cassazione con rinvio al giudice territorialmente competente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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