Cassazione Civile, Ordinanza n. 26638/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il decreto del Tribunale di Matera che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo e mantenuto l'ammissione del credito della banca/cessionaria al passivo fallimentare. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della curatela e della cessionaria.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. Una società creditrice, già ammessa al passivo, ha contestato il decreto con cui era stato ammesso in chirografo un credito originariamente insinuato da una banca e poi asseritamente ceduto a una società veicolo. La società opponente ha sostenuto, in sintesi: (1) che l'intestazione del provvedimento fosse confusa perché faceva riferimento alla banca e poi alla cessionaria, con mancata dichiarazione di contumacia della banca; (2) che la cessionaria non potesse intervenire come creditore concorrente perché non era stata ancora rettificata la massa passiva ex art. 115 l.f.; (3) che la cessionaria non avesse dimostrato in modo adeguato la cessione del credito e l'esatta identificazione del rapporto ceduto; (4) che il contratto di prestito agrario fosse nullo per difetto di forma scritta, e che tale nullità potesse essere fatta valere anche dai creditori concorrenti e rilevata d'ufficio; (5) che, in realtà, il contratto non fosse mai venuto a esistenza, con invalidità delle cambiali e dell'ipoteca poste a garanzia, oltre alla prescrizione dell'azione cambiaria. La Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati o, in parte, inammissibili, valorizzando: l'assenza di incertezza sull'identità delle parti, la non pertinenza dell'art. 115 l.f. nella fase di opposizione, la legittimazione del cessionario quale successore a titolo particolare, la possibilità per il creditore impugnante di far valere eccezioni riservate al curatore ma, comunque, l'irrilevanza del vizio formale dedotto perché la mancata sottoscrizione della banca non determina nullità del contratto bancario quando il rapporto risulti comunque eseguito e riconoscibile, nonché la non decisività delle ulteriori doglianze relative a inesistenza del contratto, cambiali e ipoteca, assorbite dalla validità del rapporto fondamentale.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
disciplina l'opposizione allo stato passivo; il ricorso non ha superato il vaglio di merito sui motivi dedotti in questa sede.
art. 99 L.F.
richiamato come norma violata, ma le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili.
art. 115 L.F.
opera nella fase di distribuzione dell'attivo fallimentare e non come presupposto per la legittimazione del cessionario nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993
la mancata sottoscrizione della banca non determina, di per sé, nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta; il requisito ha funzione di tutela della conoscibilità del cliente.
nella formulazione applicabile ratione temporis, la nullità era qualificata come tutela del cliente; tuttavia, la censura è stata ritenuta comunque non decisiva perché il vizio allegato non conduceva alla nullità del contratto.
invocato per sostenere la nullità del contratto; la Corte ha escluso che il vizio dedotto comportasse la nullità prospettata.
richiamato a sostegno della rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte ha osservato che, comunque, il vizio dedotto non era idoneo a determinare nullità del contratto bancario.
richiamato nel quinto motivo, ma non ha assunto rilievo decisivo nel rigetto.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso omissioni decisive perché le questioni erano assorbite o implicitamente decise.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione/nullità; la Corte ha reputato la motivazione sufficiente e non viziata nei termini prospettati.
richiamato nel primo motivo in relazione alla costituzione delle parti e alla contumacia; la Corte ha escluso violazioni del contraddittorio.
richiamato nel terzo motivo; non è emersa una violazione rilevante in cassazione.
richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla prova della cessione e del rapporto negoziale.
riconosce la successione a titolo particolare nel diritto controverso e la legittimazione del cessionario a subentrare nel processo.
richiamato in tema di contraddittorio; non risultava violato perché l'identità delle parti era ricostruibile dal provvedimento.
utili per emendare errori materiali nell'intestazione della sentenza quando non vi sia incertezza sulle parti.
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione.
Massime di principio
- L'errata o incompleta indicazione di una parte nell'intestazione del provvedimento integra un mero errore materiale, emendabile, quando dal complesso della decisione sia comunque certa l'identità dei soggetti del giudizio; la nullità sorge solo se l'incertezza sulle parti non è superabile mediante lettura dell'intero provvedimento o se vi è effettiva lesione del contraddittorio.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la legittimazione del cessionario del credito discende dalla successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.; la rettifica dello stato passivo prevista dall'art. 115 l.f. attiene alla distribuzione dell'attivo e non costituisce un presupposto processuale dell'opposizione.
- Il creditore impugnante ex art. 98 l.f. può far valere anche eccezioni che, in via ordinaria, sarebbero riservate al curatore, purché la doglianza sia coerente con la funzione di tutela della massa; resta però necessario che la censura sia decisiva rispetto al risultato richiesto.
- In materia di contratti bancari disciplinati dal TUB, la mancata sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non comporta automaticamente la nullità del contratto per difetto di forma scritta, quando il requisito formale assolve a funzione essenzialmente informativa e il comportamento complessivo delle parti consenta di ravvisare la volontà contrattuale.
- Le censure di omessa pronuncia o di omesso esame devono essere specifiche, autosufficienti e univoche; è inammissibile la mescolanza in un unico motivo di violazioni di legge e vizi motivazionali su una stessa questione, se tale formulazione impone alla Corte di selezionare e ricostruire d'ufficio la critica del ricorrente.
- Quando il giudice reputa valida la fonte negoziale principale, le questioni relative a garanzie accessorie, prescrizione dell'azione cambiaria o altre invalidità derivate possono essere considerate assorbite, se la loro sorte dipende dalla validità del rapporto fondamentale.
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