Cassazione Penale, Ordinanza n. 40083/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva definito il giudizio in accoglimento di una richiesta di concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore lamentava, da un lato, l'omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, il mancato vaglio dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in punto di entità della pena inflitta. Il ricorso mirava quindi a rimettere in discussione sia possibili cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio sia il trattamento sanzionatorio, non deducendo però l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando la sentenza di appello è resa all'esito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti comporta la rinuncia a dedurre in cassazione ogni doglianza che avrebbe potuto essere proposta con l'impugnazione, anche se rilevabile d'ufficio, salvo il caso della pena illegale. Poiché le censure formulate riguardavano l'art. 129 c.p.p. e i criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p., e non l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
concordato sui motivi di appello
il potere dispositivo riconosciuto alle parti dal concordato sui motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
le eventuali cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione dopo l'accordo sui motivi di appello, salvo il caso della pena illegale.
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. sull’entità della pena inflitta
le censure sul trattamento sanzionatorio diverse dalla denuncia di pena illegale restano precluse se riferite a sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
senza formalità di procedura
consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi ritenuti dalla Corte.
Massime di principio
- La sentenza resa in appello all'esito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. non consente di proporre in cassazione censure che risultino incompatibili con l'accordo raggiunto tra le parti.
- L'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia a far valere nel giudizio di legittimità questioni, anche rilevabili d'ufficio, che avrebbero potuto essere oggetto dei motivi di gravame, salvo il sindacato sulla pena illegale.
- Dopo il concordato sui motivi di appello, non è deducibile in cassazione l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la questione è stata coperta dalla rinuncia implicita connessa all'accordo.
- Le doglianze sul dosaggio della pena sono precluse se non attengono all'illegalità della pena, che resta l'unica eccezione espressamente salvaguardata dalla giurisprudenza richiamata.
Come è indicizzato
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