Cassazione Penale, Sentenza n. 40865/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale. Le censure principali riguardano: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato di bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fallimentare), con particolare riferimento al capo c) dell'imputazione e alla presunta impossibilità di provare chi materialmente sottrasse la contabilità; 2) contestazione della fittizietà del verbale di consegna delle scritture contabili al socio Spartaco Borri e dell'effettiva esistenza dei beni elencati; 3) capacità di Deganis di partecipare alle operazioni distrattive e di aver svolto solo un ruolo formale, non gestionale; 4) vizio di motivazione e genericità nella determinazione delle pene principali e accessorie e omessa specifica argomentazione sulla congruità delle riduzioni operate dalla Corte d'appello. Alcuni motivi sono inoltre formulati con genericità o costituiscono invito a rivalutare il materiale probatorio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. Ha confermato la valutazione delle sentenze di merito secondo cui: 1) il dolo specifico per la bancarotta documentale poteva essere desunto dalla disamina complessiva dei fatti e dalle circostanze conclusive che indicavano la finalizzazione omissiva all occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori; 2) il verbale di consegna della contabilità e gli elenchi dei beni, nonostante le contestazioni di fittizietà, si inquadrano in una strategia dissimulatoria comprovata dagli elementi di prova; 3) è correttamente ricostruito il concorso di persone, con Di Miceli in ruolo dominante e Deganis quale amministratore formale che si era comunque reso partecipe e cooperante; 4) le doglianze sulla determinazione delle pene sono generiche o non tengono conto della motivazione del giudice di merito, per cui non sussistono vizi di legge tali da giustificare la cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: si applica per ricostruire responsabilità concorrenti quando più soggetti cooperano alle condotte che integrano il reato.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.2
Disciplina la bancarotta documentale fraudolenta. La Corte interpreta che il dolo specifico richiesto può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze, non essendo sempre necessaria la prova dell'autore materiale della sottrazione delle scritture.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 219, commi 1 e 2
Norme connesse alla bancarotta patrimoniale e alle responsabilità correlate; la Corte ritiene che il trasferimento apparente dei beni e la redazione di inventari finalizzati alla dissimulazione possano integrare il reato per distrazione.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 1
Norma attinente alla bancarotta per distrazione; la Corte conferma che la documentazione probatoria raccolta dai giudici di merito dimostra l intenzione fraudolenta nella sottrazione e nei trasferimenti dei beni.
Disposizioni sulla procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla doglianza in Cassazione: i motivi devono essere formulati nei limiti previsti; la Corte ha escluso la sindacabilità di questioni che implicano mera rivalutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- Il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta può essere desunto dalla condotta complessiva e dalle circostanze che mostrano la finalizzazione all occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori; non è sempre necessaria la prova dell autore materiale della sottrazione.
- Il concorso di persone nei reati di bancarotta si configura quando vi è cooperazione e consapevolezza della finalità illecita; non è necessario che tutti gli imputati compiano materialmente tutti gli atti, purché emerga la partecipazione e la volontà comune di arrecare pregiudizio ai creditori.
- La valutazione sulla fittizietà di documenti o sulla esistenza dei beni è questione di merito: la Cassazione non interviene per riconsiderare le prove salvo vizi logico-giuridici nella motivazione.
- La redazione di inventari o la formale trasmissione di contabilità a terzi, inserite in un contesto indiziario di distrazione, possono essere considerate atti strumentali volti a occultare la reale destinazione dei beni e avallare una responsabilità per bancarotta patrimoniale.
- Le doglianze generiche sulla determinazione delle pene o sulle pene accessorie sono inammissibili se non si confrontano con la specifica motivazione di merito; il giudice di appello può modificare le pene accessorie in rapporto alla valutazione complessiva.
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