Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, l'immobile pignorato fu venduto senza incanto e aggiudicato a un terzo. La madre del debitore esecutato propose reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro il verbale delle operazioni di vendita e di aggiudicazione, deducendo di aver presentato un'offerta il giorno precedente, di essere stata coinvolta in un episodio di presunta turbativa/estorsione prima dell'incanto e di essersi, su indicazione della polizia, trattenuta fuori dall'aula durante le operazioni. Chiese l'annullamento della vendita sostenendo di essere stata impedita a partecipare per causa di forza maggiore. Il giudice dell'esecuzione respinse il reclamo; il Tribunale dichiarò il gravame inammissibile o comunque lo rigettò, ritenendo che il vizio denunciato dovesse essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. In cassazione la ricorrente censurò tale impostazione, sostenendo che il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. dovesse essere utilizzabile anche per tutelare diritti della parte interessata, che il provvedimento collegiale fosse definitivo e che, in difetto di ricorribilità, si determinerebbe un'ingiustificata disparità rispetto alle esecuzioni non delegate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del professionista delegato nelle operazioni di vendita non ha natura decisoria né definitiva, non è idonea al giudicato e non è pertanto ricorribile per cassazione, né ordinaria né straordinaria ex art. 111 Cost. Secondo la Corte, chi contesti l'illegittimità dell'aggiudicazione deve utilizzare il rimedio specifico dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., eventualmente contro il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione in cui l'errore del delegato sia confluito. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le conseguenze economiche previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, senza statuizione sulle spese per difetto di difese degli intimati.
Norme richiamate
Il reclamo serve a rimuovere irregolarità o difficoltà operative nelle operazioni di vendita delegate al professionista; non è un rimedio impugnatorio decisorio e, se respinto, non consente ricorso per cassazione.
La vendita immobiliare può essere delegata a un professionista, con conseguente applicazione del subprocedimento di reclamo ex art. 591-ter c.p.c.
È il rimedio da esperire per far valere l'illegittimità dell'aggiudicazione o degli atti esecutivi, anche quando il vizio derivi dall'operato del professionista delegato.
È il parametro del reclamo proposto dinanzi al tribunale avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato della Corte.
art. 111, comma 7, Cost.
L'ordinanza collegiale su reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non è impugnabile neppure con ricorso straordinario, perché priva di decisorietà e definitività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che vi sia una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra esecuzioni delegate e non delegate.
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del professionista delegato nelle operazioni di vendita ha funzione meramente correttiva/operativa e non produce un provvedimento decisorio definitivo impugnabile per cassazione.
- Quando l'interessato contesta la validità o l'illegittimità dell'aggiudicazione, deve utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non sostituisce il rimedio tipico previsto per i vizi dell'atto esecutivo.
- La mancata proposizione del rimedio specificamente previsto dall'ordinamento non trasforma in ricorribile per cassazione il provvedimento reso sul reclamo, se resta esperibile un diverso mezzo di tutela contro l'atto successivo del giudice dell'esecuzione.
- Non vi è violazione del principio di eguaglianza per il solo fatto che la disciplina dell'esecuzione immobiliare delegata preveda un modulo di tutela diverso da quello delle esecuzioni non delegate, purché la differenza sia giustificata dalla diversità strutturale delle procedure.
- Un orientamento di legittimità consolidato sulla non ricorribilità di un provvedimento rende inammissibile il ricorso che pretenda di superarlo senza una specifica ragione idonea a mutare il quadro interpretativo.
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