Cassazione Penale, Sentenza n. 11540/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 14/04/2022 che aveva rigettato l'istanza di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita a seguito di ordinanza cautelare (confermata in riesame) relativa a fatti di importazione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Nonostante l'imputato fosse stato condannato in primo grado e poi assolto in appello con sentenza irrevocabile, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente una condotta extraprocedimentale (emergente dalle intercettazioni) consistente nella partecipazione alla fase organizzativa dell'importazione (individuazione porti, indicazioni logistiche per un carico di circa 30 kg), nonché frequentazioni ambigue, idonee a integrare colpa grave e a concorre o dare causa all'adozione della misura cautelare, ostando pertanto al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che le censure non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e che il giudice della riparazione aveva correttamente valutato, ex ante, gli elementi emersi (intercettazioni e frequentazioni) ritenendoli idonei a costituire condotta ostativa all'equa riparazione. Sono state confermate le valutazioni di fatto del giudice di merito, giudicate congrue e non manifestamente illogiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente a causa della genericità della sua memoria.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che l'esistenza di dolo o colpa grave del richiedente esclude il diritto all'equo indennizzo e va valutata ex ante in relazione alla causa che ha determinato l'intervento dell'autorità.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile, applicata dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso e i profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norma sostanziale che disciplina l'illecito relativo all'importazione di stupefacenti; il fatto materiale contestato all'origine della misura cautelare.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (esempi richiamati)
Sez. U, n. 34559/2002 De Benedictis; Sez. 4, n. 21308/2022 Fascia; Sez. 4, n. 3359/2016 La Fornara; Sez. U, n. 51779/2013 Nicosia; e altre pronunce citate in motivazione
Consolidati principi di diritto: il giudice della riparazione valuta autonomamente ex ante se la condotta dell'indagato abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare; la colpa grave può emergere anche da condotte extraprocedimentali (intercettazioni, frequentazioni, dichiarazioni) purché la motivazione colleghi in modo adeguato quelle condotte alle ragioni dell'intervento autoritativo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione procede a una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio penale: non deve accertare la responsabilità penale, ma se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza di responsabilità sufficiente a causare la misura cautelare.
- La 'colpa grave' ostativa all'indennizzo non richiede necessariamente la prova di un reato consumato: è sufficiente che condotte dolose o gravemente colpose (anche extraprocedimentali) siano adeguate a spiegare l'intervento delle autorità.
- Intercettazioni, frequentazioni ambigue e dichiarazioni dell'interessato possono essere valutate ai fini della colpa grave, ma occorre una motivazione specifica che colleghi tali elementi alle ragioni della misura cautelare; meri sospetti o collegamenti non provati non bastano.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito in materia di riparazione sono in larga parte insindacabili in Cassazione se fondate su un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico; il ricorrente deve dunque contestare puntualmente la motivazione e i fatti concretamente emersi.
- In situazioni analoghe, chi chiede l'indennizzo dovrebbe documentare e controargomentare specificamente le risultanze fattuali (es. natura e contesto delle intercettazioni, rapporto con terzi), dimostrando l'assenza di rilevanza causale tra la propria condotta e l'intervento cautelare.
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