Cassazione Penale, Ordinanza n. 15433/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il soggetto ristretto stava espiando una pena detentiva e pecuniaria per rapina e lesioni commesse nel 2023. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua opposizione contro il decreto di espulsione adottato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., richiamando gli artt. 19 T.U. immigrazione, 8 CEDU e 30 Cost., sostenendo in sostanza che l'espulsione fosse illegittima alla luce della sua situazione personale e familiare. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, in particolare del peso degli elementi probatori già esaminati dal giudice di sorveglianza, e che il ricorso non confuta adeguatamente i dati valorizzati nell'ordinanza: assenza di documentazione sui legami familiari, mancata allegazione di una domanda di asilo e negazione dello status di rifugiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non specificamente censurata sui punti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
base normativa del decreto di espulsione disposto nei confronti del detenuto straniero.
art. 19 T.U. immigrazione
richiamato dalla difesa per sostenere limiti all'espulsione in relazione alla posizione personale dell'interessato.
art. 8 CEDU
richiamato dalla difesa a tutela del rispetto della vita privata e familiare.
art. 30 Cost.
richiamato dalla difesa in tema di tutela dei rapporti familiari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
individuati come parametri di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o del peso dimostrativo degli elementi probatori già scrutinati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche o non aggrediscono specificamente le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio sull'espulsione dello straniero detenuto, la mancata documentazione dei legami familiari e l'assenza di elementi sulla richiesta di asilo o sullo status di rifugiato possono legittimare il rigetto dell'opposizione.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione fattuale preclusa alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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