Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta da una società avverso il decreto di liquidazione del compenso riconosciuto al custode di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale. I beni custoditi erano componenti varie di autocarri e autoveicoli, affidati in custodia giudiziale dai Carabinieri. Il decreto aveva liquidato euro 3.664,80 oltre IVA se dovuta. Il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione ritenendo sproporzionata la liquidazione se parametrata agli usi locali e, soprattutto, affermando che, nella specificità del caso, fosse legittimo ricorrere a criteri equitativi. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 58, comma 2, 59 e 168, comma 1, e dell’art. 5 del d.m. n. 265/2006, sostenendo che, una volta esclusa l’applicabilità delle tariffe prefettizie, non fosse comunque consentito al giudice procedere a una liquidazione equitativa del compenso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Nola in diversa composizione, affinché rivaluti la liquidazione del compenso attenendosi ai principi di diritto indicati. La Corte ha ritenuto erroneo il ricorso all’equità, poiché, dopo il d.m. 2 settembre 2006, n. 265, la liquidazione dell’indennità del custode deve avvenire, per i veicoli a motore e i natanti, secondo le tariffe ministeriali; per le altre categorie di beni, in via residuale, sulla base degli usi locali. Se il compendio sequestrato non rientra in nessuna categoria tabellare, il giudice può ricorrere all’analogia con beni simili per caratteristiche fisiche, ma non all’equità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per gli usi locali, non occorre verificare l’"opinio iuris ac necessitatis".
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disciplina l’opposizione avverso il decreto di pagamento o di liquidazione; è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione del compenso al custode.
art. 58, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per la liquidazione dell’indennità al custode di beni sequestrati consente, per le categorie non coperte dalle tariffe specifiche, il riferimento agli usi locali.
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce la base normativa del regolamento che approva le tabelle per la determinazione dell’indennità del custode.
art. 168, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dalla ricorrente tra le norme violare, in tema di liquidazione dei compensi nel sistema del testo unico spese di giustizia.
art. 5 d.m. 2 settembre 2006, n. 265
prevede che, per le categorie di beni non espressamente tabellate, la liquidazione avvenga facendo riferimento agli usi locali; esclude il ricorso all’equità.
artt. 1 e 2 d.m. 2 settembre 2006, n. 265
indicano le tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore e i natanti, da applicare per tali beni.
art. 276 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è ritenuto non più applicabile perché in precedenza consentiva anche il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore del d.m. 2 settembre 2006, n. 265, la liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale deve seguire il sistema normativo delle tariffe ministeriali per i veicoli e i natanti, e, in via residuale, degli usi locali per le altre categorie di beni.
- Ove il bene sequestrato non rientri in una delle categorie espressamente previste dalle tabelle, il giudice può ricorrere in via analogica alla disciplina dettata per beni simili sotto il profilo fisico, ma non può sostituire a tali criteri un apprezzamento equitativo libero.
- Nel sistema del testo unico spese di giustizia, il riferimento agli usi locali per la liquidazione del compenso al custode non richiede la prova dell’opinio iuris ac necessitatis, essendo sufficiente il recepimento delle prassi tariffarie tramite il rinvio della disciplina legale.
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