Cassazione Penale, Sentenza n. 35428/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Milano. Zaari era stato detenuto dal 17/04/2018 al 18/12/2018 in carcere e dal 18/12/2018 al 14/01/2019 agli arresti domiciliari in un procedimento per reati commessi in concorso (artt. 110 e 628 c.p.; artt. 110, 582 e 585 c.p.). Era stato assolto con sentenza del Tribunale di Monza del 14/01/2019, confermata in appello il 17/06/2021. La Corte della riparazione aveva negato la riparazione ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di Zaari, che aveva assistito all'aggressione in piazzale della stazione di Monza senza intervenire né attivarsi per chiamare le forze dell'ordine. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: sosteneva di essersi limitato ad osservare l'evento accidentalmente, di non avere possibilità o tempo di intervenire (stava correndo per prendere il treno) e di aver confidato che altri avrebbero allertato le forze dell'ordine; osservava inoltre che le prove alla base della misura cautelare erano insufficienti e che la sua condotta era emersa solo al dibattimento.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che la condotta del ricorrente era stata accertata (riconoscimento da parte della vittima, immagini di videosorveglianza e ammissione del ricorrente) e che l'inerzia costituisce in concreto connivenza passiva, valutabile come colpa grave quando ricorre almeno uno dei profili indicati dalla giurisprudenza (violazione dei doveri di solidarietà sociale; mancato esercizio di facoltà/posizione di garanzia; rafforzamento oggettivo della volontà criminosa). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione autonoma del giudice della riparazione e ha precisato che possono essere valorizzati fatti accertati nel processo di cognizione anche se non idonei a fondare una condanna. A carico del ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese di giudizio del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000, oltre a quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; qui invocata dal ricorrente quale rimedio per la detenzione subita. Il giudice della riparazione valuta se sussiste una condizione ostativa costituita da dolo o colpa grave del detenuto.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese in caso di rigetto del ricorso: al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
art. 2 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di solidarietà sociale: l'inerzia dell'assistente all'aggressione è stata valutata come violazione dei doveri di solidarietà e rilevante ai fini della colpa grave.
Reati contestati nel procedimento di merito (concorso in rapina): citati per indicare il contenuto dell'accusa originaria, anche se la successiva sentenza ha assolto l'imputato.
artt. 110, 582 e 585 cod. pen.
Ulteriori fattispecie penali contestate nel processo di merito (concorso in lesioni e/o percosse), menzionate nel quadro accusatorio iniziale ma poi oggetto di assoluzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. il giudice valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia concorso a creare l'apparenza di reato che ha giustificato la misura; non occorre che la condotta integri un reato definitivo nel merito.
- La mera presenza come spettatore non esclude automaticamente la colpa grave: può configurarsi colpa grave quando vi sia connivenza passiva che si traduca in violazione dei doveri di solidarietà, in mancato esercizio di facoltà/posizione di garanzia idonea a impedire il reato, o in un comportamento che oggettivamente abbia rafforzato la volontà del reo.
- Per escludere la condizione ostativa il soggetto deve dimostrare concretamente l'impossibilità materiale o giuridica di intervenire, o che abbia adottato tempestive azioni ragionevoli (es. tentativi immediati di chiamare aiuto, segnalazione alle forze dell'ordine, ricerca di testimoni), ovvero che la sua presenza non era nota agli autori del reato e non poteva aver creato l'apparenza di sostegno.
- Il giudice della riparazione può valorizzare le stesse prove emerse nel processo di merito anche se quelle prove non sono state ritenute sufficienti per una condanna; il criterio di valutazione è diverso (non apply il 'oltre ogni ragionevole dubbio').
- In termini pratici, chi si trovi in situazione analoga dovrebbe documentare subito eventuali limitazioni di possibilità di intervento (es. obblighi urgenti, impossibilità fisica, pericolo per sé) o azioni compiute per allertare i soccorsi; le controdeduzioni dovrebbero concentrarsi sul fatto che la condotta non ha creato alcuna apparenza di adesione o di rafforzamento della volontà criminale.
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